F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. LATINA CALCIO S.R.L.AVVERSO LA SANZIONE DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/CROTONE DEL 14.12.2013; SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL’ART. 16 N.2 BIS C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013)
La U.S. Latina Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 17.12.2013 relativa alla partita tra U.S. Latina Calcio/Crotone del 14.12.2013 con la quale veniva sanzionata la Latina Calcio, in considerazione del comportamento discriminatorio per motivi di razza tenuto dai sostenitori del Latina nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, con “l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato ‘curva nord’ privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere l’annullamento della sanzione la ricorrente ha rilevato “la assoluta mancanza del presupposto ‘discriminatorio’ nei cori indirizzati al portiere avversario”. Essa infatti ha sostenuto che tali cori si sono verificati soltanto in occasione delle rimesse dal fondo da parte del portiere avversario e non già ad ogni intervento dello stesso, nel primo tempo quando la squadra del Crotone si trovava in vantaggio. Si sarebbe trattato dunque secondo la ricorrente di cori di protesta contro l’avversario che cercava di guadagnare tempo, senza alcun riferimento al colore della sua pelle. Tale ricostruzione non trova riscontro nel rapporto dell’Arbitro che ha evidenziato il fatto che durante il primo tempo in tre occasioni quando il portiere del Crotone (calciatore di colore) giocava il pallone si udivano provenire dalla curva occupata dai tifosi del Latina numerosi “buu” e che questi cori terminavano soltanto a seguito di annuncio effettuato nell’intervallo della partita. Il ricorso non può pertanto essere accolto non essendovi motivo per distaccarsi dalla decisione assunta dal Giudice Sportivo sulla scorta del puntuale rapporto del Direttore di gara. Per questi motivi la C.G.F. revocata la decisione di cui al Com. Uff. n. 164/CGF del 10.1.2014, provvedendo nel merito, respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio S.r.l. di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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