F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTACROCE FABIANO SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 21 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 286/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALCIO PADOVA S.P.A.AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTACROCE FABIANO SEGUITO GARA PALERMO/PADOVA DELL’8.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 57 dell’11.2.2014) La società Calcio Padova S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 57 dell'11 febbraio 2014, con il quale, a seguito della gara Palermo/Padova dell'8 febbraio 2014, è stata inflitta al calciatore Santacroce Fabiano, la seguente sanzione: - squalifica per 3 giornate effettive di gara "per avere, al 46° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito un avversario con una manata al volto; infrazione rilevata da un Assistente". La reclamante, nel ricorso presentato ha chiesto la riduzione della sanzione comminata, sostenendo che il comportamento tenuto dal calciatore Fabiano Santacroce non appare di tale gravità. Difatti, si sostiene che il comportamento tenuto dal calciatore sia un gesto scomposto, nel tentativo di contrastare l'avversario, non ravvisandosi alcuna volontarietà o violenza nel gesto del calciatore. Questa Corte di Giustizia Federale esaminato il ricorso in oggetto, rilevato come sia l'arbitro sia l'assistente abbiano qualificato il comportamento tenuto dal calciatore Fabiano Santacroce come condotta violenta, ritiene congrua la sanzione come già inflitta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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