F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI – AMMENDA DI € 50.000,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SETTORE NORD SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA NAPOLI/INTERNAZIONALE DEL 15.12.2013; – DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 222/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 288/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI - AMMENDA DI € 50.000,00 E L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SETTORE NORD SECONDO ANELLO VERDE” PRIVO DI SPETTATORI SEGUITO GARA NAPOLI/INTERNAZIONALE DEL 15.12.2013; - DI DISPORRE EX ART. 16, COMMA 2 BIS C.G.S., LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELIBERATA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TORINO/INTERNAZIONALE DEL 20.10.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013) Con reclamo d'urgenza ritualmente proposto la F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 94 del 17.12.2013) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie “A” ha irrogato, seguito gara Napoli/Inter del 15.12.2013, la sanzione della ammenda di € 50.000,00 e l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Settore Nord – Secondo Anello Verde privo di spettatori” unitamente “alla revoca della sospensione della esecuzione della sanzione deliberata con Com. Uff. n. 63 del 21.10.2013” in riferimento alla gara Torino-Inter del 20.10.2013. Quanto deciso in esito alla richiesta formulata dal Giudice Sportivo il 16.12.2013 al Procuratore Federale il quale con nota del 17 successivo, previo contatto con l'ONMS, ha riferito “che i tifosi della società Inter, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli/Inter del 15.12.2013, assistono normalmente alle partite casalinghe nel settore nord-secondo anello verde dello Stadio San Siro”. Con i motivi scritti la reclamante ha eccepito la inapplicabilità della fattispecie regolata dall'art. 11, comma 1, C.G.S., nella parte in cui dispone che costituisce comportamento discriminatorio la condotta che comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, in quanto difetta di tre caratteristiche imprescindibili: non è determinata, non è accessibile e non è prevedibile. Ha, di conseguenza, eccepito il difetto di percepibilità e reale dimensione del fenomeno, la sproporzione della sanzione irrogata che penalizza un settore di capienza pari a 7.106 persone, anche a fronte del fatto che dei 327 tifosi presenti allo Stadio del Napoli neppure la metà (141 per l'esattezza) sono abbonati del secondo anello verde. Ha, altresì, rilevato l'insussistenza della recidiva erroneamente considerata in prime cure ed ha concluso chiedendo: 1) in via principale, la revoca della sanzione gravata; 2) in via subordinata, il ridimensionamento della stessa; 3) in ulteriore subordine, la sospensione della esecuzione. Ha, infine, allegato la mappa del secondo anello dello Stadio Meazza con la specifica dei settori e le relative capienze. Alla seduta del 20.12.2013 la C.G.F. – I Sezione Giudicante – ha emesso la seguente ordinanza interlocutoria “La Corte di Giustizia Federale, I Sezione, rilevato che, impregiudicata ogni valutazione in punto di rito e di merito, con riguardo anche alla disposta applicazione della recidiva specifica, occorre disporre un supplemento di indagine circa la percezione reale del fenomeno espressione di discriminazione, dovendosi constatare che nel rapporto dei tre collaboratori federali non vi è cenno circa l'esatta percezione del fenomeno da parte degli stessi per come collocati all'interno dell'impianto, bensì si ha riguardo solo alla “percepibilità” da parte dei due settori confinanti a quello occupato dalla tifoseria ospite; rilevato, altresì, che, impregiudicata in questo caso ogni valutazione in ordine alla sanzione concretamente applicabile nel rispetto dei principi dell'afflittività e proporzionalità, occorre acquisire elementi di maggiore dettaglio, anche dal punto di vista formale, in ordine alle notizie che il Procuratore Federale assume come “apprese dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive” e che fanno riferimento generico alla circostanza che i 400 sostenitori della società Internazionale, posizionati nel settore ospiti in occasione della gara Napoli/Internazionale del 15.12.2013, assistono “normalmente” alle partite casalinghe nel settore oggetto di chiusura da parte del Giudice di prime cure; il tutto anche alla luce delle deduzioni specifiche sul punto fornite da parte ricorrente; DISPONE i supplementari accertamenti istruttori di cui in premessa a cura della Procura Federale, acquisito ogni elemento utile da parte degli Organi competenti. Nelle more sospende l'esecutività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Resta altresì vigente la sospensione condizionale delle sanzioni, ex art. 16, comma 2-bis, C.G.S., disposta in esito all'incontro Torino-Internazionale del 20 ottobre 2013”. Allegava, calendandoli nei motivi, i seguenti documenti: a) dichiarazione Responsabile F.C. Internazionale attestante che i tifosi dell'Inter presenti nel settore ospiti dello Stadio San Paolo in occasione della gara Napoli-Inter del 15.12.2013 erano 327; dei suddetti 327 tifosi, solo 141 risultano abbonati del secondo anello verde; b) dettaglio del settore con capienza di 7.468 posti. Veniva allegata agli atti di indagine la mail 17.12.2013 trasmessa dal CNIMS alla Segretaria del P.F. con la quale si comunicava “che dei tifosi presenti al San Paolo di Napoli, solo 200 risultavano provenienti da Milano; gli stessi frequentano normalmente il settore nord-secondo anello verde”. Con Relazione d'Indagine del 13.2.2014 la Procura Federale, sulla scorta di quanto dichiarato dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e dal CNIMS (Centro Nazionale d'Informazione sulle Manifestazioni Sportive) precisava che: a) i tifosi presenti allo Stadio San Paolo per la gara Napoli-Inter del 15.12.2013, risultavano provenienti da Milano e che gli stessi frequentavano normalmente il Settore Nord-secondo anello verde ove abitualmente erano collocati i sostenitori della Società Inter a cui erano stati attribuiti i cori espressivi di discriminazione territoriale; b) l'ONMS aveva rappresentato che non era più possibile esperire accertamenti sugli acquirenti dei tagliandi d'ingresso contenenti dati personali ex art. 6, comma 4, del D.M. 06/06/2005 – in materia di tiketing. Con la Relazione su citata, infine, la Procura Federale, previa indicazione del posizionamento dei Collaboratori D'Amato, Di Lello e Picarella durante l'incontro Napoli/Inter e per gli spostamenti da essi effettuati, riferiva che i cori erano stati chiaramente udibili fino a quaranta metri oltre il settore ospiti sia verso la Curva che verso la Tribuna (approssimativamente a metà campo); oltre tale limite i cori erano coperti dai rumori di fondo dello Stadio e dai cori di incitamento provenienti da tutti gli altri settori; i cori, comunque, erano sicuramente percepiti, quanto meno, dai settori Curva “A” e Tribuna Posillipo, posto che, ogni qualvolta veniva effettuato un coro, seguiva una controreplica con cori ingiuriosi, regolarmente segnalati nel rapporto dei Collaboratori. I sostenitori della Società Inter erano stimati in circa 400 e la maggior parte di essi partecipava ai cori che venivano reiterati per tutto il corso della gara, in specie al 7°, 28°, 45° del 1° T., nonché al 1°, 22°, 23°, 25°, 42° del 2° T., oltre che al momento dell'ingresso allo Stadio, prima di accedere al settore loro riservato. Alla seduta del 28.2.2014 comparivano i difensori della reclamante i quali, sulla scorta della memoria inviata a questa Corte con fax del 25.2.2014, ribadivano le espletate difese chiedendo la riforma delle sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo. Ciò premesso, questa Corte, all'esito degli accertamenti disposti con ordinanza interlocutoria 20.12.2013 e tenutosi conto che il nuovo testo dell'art. 11, comma 3, C.G.S., impone di verificare con il più elevato livello di certezza possibile se i cori discriminatori de quibus fossero stati tali da poter essere percepiti in tutto lo Stadio, osserva, in contrario, che dagli atti presenti nel fascicolo tale specifico risultato probatorio non è stato raggiunto dal momento che, come precisato dal Procuratore Federale (v. relazione 13.2.2014) i Collaboratori D'Amato e Picarella, delegati per il controllo, hanno rilevato che “i cori erano chiaramente udibili fino a circa 40 metri oltre il settore ospiti sia verso la Curva che verso la tribuna (approssimativamente metà campo); oltre tale limite i cori erano coperti dai rumori di fondo dello Stadio e dai cori di incitamento provenienti da tutti gli altri settori; i cori erano sicuramente percepiti, quanto meno dai settori Curva “A” e Tribuna Posillipo, atteso che ogni qualvolta veniva effettuato un coro seguiva una controreplica con cori ingiuriosi, regolarmente segnalati nel rapporto”. Ritenuto, pertanto, che, all'esito del sopra citato approfondimento istruttorio, non risulta dimostrato che, nel caso di specie, i cori intonati dai sostenitori dell'Inter avevano, sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tale da poter essere uditi e quindi “percepiti” in parte preponderante e significativa dello stadio, restando il loro ascolto limitato ad una parziale area dello stesso, di talché vi è, al contrario, prova della dequotazione in termini di reale capacità offensiva del comportamento ascritto ai sostenitori della reclamante, secondo la previsione dell'art. 11, comma 3, C.G.S., che impone di verificare al fine della irrogazione della sanzione ivi prevista per i cori di discriminazione territoriale, sempre che “per dimensione e percezione reale del fenomeno” essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa. Ritenuto, per quanto sopra esposto, in considerazione della fondatezza dei motivi di reclamo, di poter accogliere quest'ultimo, disponendo l'annullamento delle sanzioni irrogate del Giudice Sportivo con la decisione gravata. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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