F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) AMMENDA € 10.000,00 AL SIG. BERETTA MARIO; 2) AMMENDA € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2047/208 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 31.10.2013 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 237/CGF del 14Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: 1) AMMENDA € 10.000,00 AL SIG. BERETTA MARIO; 2) AMMENDA € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. INFLITTA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’OPERATO DEL SUO TESSERATO, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 2047/208 PF13-14 SP/SS/BLP DEL 31.10.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 3.12.2013) Con decisione resa pubblica con Com U ff. n. 38 del 3.12.2013, la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, ha inflitto al sig. Mario Beretta, allenatore responsabile della prima squadra del Siena la sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 per violazione dell’art. 1 comma 1 e dell’art. 5 comma 1 C.G.S. per avere “pubblicamente espresso rilievi lesivi della reputazione dell’arbitro sig. Ciampi, mettendo in particolare in dubbio l’imparzialità e la competenza dell’Ufficiale di gara in modo da lederne il prestigio e la credibilità nonché della società U.S. Città di Palermo S.p.A. e dei suoi tesserati” ed alla Società A.C. Siena S.p.A. la sanzione dell’ammenda di €10.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Siena/Palermo del 21.10.2013. Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società A.C. Siena S.p.A., chiedendo in via principale l’annullamento delle sanzioni inflitte ed in via subordinata che esse vengano ridotte nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l’erroneità della decisione della C.D.N. per non aver questa tenuto nella dovuta considerazione il “ravvedimento operoso” prontamente posto in essere dal sig. Beretta. Alla riunione odierna sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Motivi della decisione La Corte, letto l’atto di gravame, sentiti il rappresentante della Procura Federale e il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene sia infondata la domanda principale intesa all’annullamento delle sanzioni irrogate, meritando piuttosto di essere accolta la subordinata richiesta di riduzione delle sanzioni medesime. In effetti, ferma restando la negativa valutazione e la giusta sanzionabilità delle espressioni adoperate dal Beretta al termine dell’incontro di cui è questione, vieppiù censurabili trattandosi dell’allenatore responsabile della prima squadra, non può non essere rilevata e debitamente valutata la circostanza per cui lo stesso sig. Beretta, ancora prima dell’avvio nei suoi confronti dell’azione disciplinare poi conducente alla sanzione dell’ammenda qui contestata, ha posto in essere comportamenti inequivocamente qualificabili in termini di “ravvedimento operoso”. Il riferimento è alla conferenza stampa sollecitamente convocata, nel corso della quale le espressioni adoperate dal Beretta, chiare nel senso delle scuse porte e del pentimento manifestato, ben possono essere valutate, ai fini che qui interessano, quale circostanza attenuante, sia pure in senso improprio. Il rilievo del comportamento successivo, infatti, non viene in considerazione quale attenuante in senso specifico di quanto in precedenza commesso, quanto piuttosto come elemento che nella valutazione complessiva della condotta del tesserato avrebbe dovuto essere valutato ai fini della irrogazione della sanzione disciplinare. In altri termini, la successiva condotta del Beretta appare idonea ad attenuare gli effetti lesivi della sue primigenie dichiarazioni e dunque meritevole di considerazione al fine di graduare la doverosa sanzione da comminare. Pertanto, in ragione di quanto considerato, va accolta la richiesta subordinata, di cui al reclamo proposto dalla società A.C. Siena S.p.A., di riduzione delle sanzioni inflitte, che sono quindi rispettivamente rideterminate nell’ammenda di € 5.000,00 con diffida per il sig. Beretta e nella medesima ammenda, a titolo di responsabilità oggettiva, per la società A.C. Siena S.p.A. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena: - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta al Sig. Beretta Mario a € 5.000,00 con diffida; - riduce la sanzione dell’ammenda inflitta all’A.C. Siena S.p.A. a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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