F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. NOVA SIRI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SIRI CALCIO/A.S.D. ROTUNDA MARIS DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. NOVA SIRI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NOVA SIRI CALCIO/A.S.D. ROTUNDA MARIS DEL 10.11.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014) La A.S.D. Nova Siri Calcio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 5.2.2014 con la quale, in riferimento alla gara Nova Siri Calcio/A.S.D. Rotunda Maris del 13.11.2013, veniva rigettato il ricorso proposto dalla stessa avverso la decisione presa dal Giudice Sportivo Territoriale e pubblicata nel bollettino n. 47 dell’11.12.2013. La vicenda sottoposta all’esame del Giudice Sportivo e successivamente della Commissione Disciplinare Territoriale aveva ad oggetto l’ammissione alla gara de quo del calciatore Laneve Giuseppe indicato con il numero di ruolo n. 20 in distinta, sprovvisto di documento di riconoscimento al momento della identificazione dei calciatori subito prima dell’inizio della gara. Ciò aveva costituito oggetto di reclamo da parte della A.S.D. Rotunda Maris la quale aveva chiesto la vittoria a tavolino per 3 a 0 in suo favore. Il Giudice Sportivo Territoriale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla A.S.D. Rotunda Maris, ordinando la ripetizione della gara. Tale decisione è stata impugnata dalla A.S.D. Nova Siri Calcio dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale chiedendo la riforma della decisione di primo grado con conferma del risultato di gara, gara che si era conclusa con la vittoria della ricorrente. Poiché la Commissione Disciplinare Territoriale ha rigettato il ricorso proposto dalla A.S.D. Nova Siri Calcio essa ha ritenuto di impugnare tale decisione dinanzi a codesta Corte di Giustizia Federale. Con tale ricorso la A.S.D. Nova Siri Calcio ha chiesto la riforma della decisione della Commissione Disciplinare Territoriale con conferma del risultato di gara. Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 C.G.S., “la Corte di Giustizia Federale è giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici sportivi nazionali e della Commissione disciplinare nazionale”. Poiché, in ordine alla gara in questione, si sono già pronunciati il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare territorialmente competente l’esame del presente ricorso da parte della Corte di Giustizia Federale rappresenterebbe un inammissibile terzo grado di giudizio. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Nova Siri Calcio di Marina di Nova Siri (Matera). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it