F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FACCHIN ALESSANDRO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL’1.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 4. RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALC. FACCHIN ALESSANDRO SEGUITO GARA GIORGIONE CALCIO 2000/PORDENONE CALCIO S.S.D S.R.L. DELL’1.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014) Con ricorso ritualmente proposto, la società Pordenone Calcio S.S.D. S.r.l. ha svolto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicata su Com. Uff. n. 72 del 5.3.2014, con la quale è stata comminata al Sig. Facchin Alessandro, calciatore tesserato per la predetta società, la sanzione della squalifica per 8 giornate per avere al termine della gara Giorgione Calcio 2000/Pordenone Calcio, del 1.3.2014, valevole per il Campionato Nazionale Juniores, Girone D, “colpito con un lieve colpo al volto di Direttore di gara. Per avere, inoltre, nella circostanza, rivolto espressione offensiva all’indirizzo del Direttore di gara”. A sostegno del proprio reclamo, la ricorrente propone una ricostruzione dell’accaduto diversa rispetto a quella risultante dal referto arbitrale. Il Facchin, infatti, nel manifestare al termine della gara il proprio dissenso nei riguardi di alcune decisioni assunte dal direttore di gara, avrebbe toccato l’arbitro mentre gli rivolgeva un’espressione priva del carattere della offensività. La ricorrente, quindi, ricordando anche l’assenza di precedenti a carico del proprio calciatore, ha chiesto la riduzione della squalifica secondo giustizia. A giudizio della Corte il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene infatti che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a mettere in dubbio la ricostruzione dell’accaduto per come riportata negli atti ufficiali di gara che, come noto, hanno valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 35 C.G.S.. Ed infatti, dall’esame del referto dell’arbitro emerge, in maniera inequivocabile, come il calciatore Facchin abbia colpito volontariamente l’arbitro ed abbia proferito nei suoi confronti un’espressione senza dubbio offensiva; non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione di parte, essendo i fatti, così come percepiti dell’arbitro, puntualmente riportati nel rapporto redatto dal medesimo direttore di gare senza che possano trovare spazio incertezze interpretative, contraddittorietà od irragionevolezze. Quanto infine alla misura della sanzione, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata, tenuto conto della previsione dell’art. 19, comma 4, C.G.S., sia proporzionata alla natura dei fatti commessi dal Sig. Facchin. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. S.R.L. di Pordenone. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it