F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CHIAVARI CALCIO CAPERANA DEL 2.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 239/CGF del 21 Marzo 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 290/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S.D. LAVAGNESE 1919AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LAVAGNESE 1919/CHIAVARI CALCIO CAPERANA DEL 2.3.2014(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014) Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Lavagnese 1919 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 98 del 5.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale Serie D, seguito gara Lavagnese/Chiavari del 2.3.2014, ha irrogato la sanzione disciplinare dell'ammenda di € 2.500,00 e diffida “per avere propri sostenitori in campo avverso introdotto ed utilizzato all'interno del settore loro riservato diversi fumogeni che causavano disagi nello svolgimento della gara. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”. Con i motivi scritti la reclamante, riconoscendo fondata la responsabilità dei propri sostenitori peraltro causata da una provocazione di un calciatore avversario, ha eccepito l'eccessività della sanzione irrogatale, chiedendone, peraltro, la riduzione. Alla seduta del 21.3.2014, tenutasi davanti alla la C.G.F. – III Sezione Giudicante – nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è parzialmente accolto come di ragione. Osserva questa Corte che le condotte sanzionate, pur disciplinarmente rilevanti e reiterate, possono essere valutate con minore gravità specie per quanto attiene al lancio di un tappo di sughero, di una patata e di un bicchiere di plastica vuoto, che hanno attinto un assistente senza conseguenza alcuna. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Lavagnese 1919 di Lavagna (Genova), riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 1.500,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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