F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSORENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 11 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 291/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSORENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CELANO F.C. MARSICA/RENATO CURI ANGOLANA DEL 23.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014)
Con reclamo ritualmente proposto la Società Renato Curi Angolana S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 105 del 26.3.2014) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Celano F.C. Marsica/Renato Curi Angolana del 23.3.2014, ha irrogato alla reclamante l'ammenda di € 600,00 “per avere, al termine della gara, propri sostenitori rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all'indirizzo di un A.A. (RAA). Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la veridicità di quanto contenuto nel relativo referto, eccependo che, non esistendo un settore separato e distinto fra gli spettatori in quanto tutti collocati nella stessa Tribuna, era impossibile individuarne l'appartenenza a suoi sostenitori. Ha, pertanto, concluso chiedendo “l'annullamento” della sanzione irrogata. Alla seduta dell’11.4.2014, fissata davanti alla C.G.F. - III Sezione Giudicante, nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è infondato e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che non coglie nel segno l'assunto della reclamante atteso la precisa refertazione dell'A.A. il quale ha identificato gli autori della condotta antidisciplinare rapportandola ai sostenitori della Società Renato Curi Angolana. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana s.r.l. di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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