F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. GRECO VINCENZO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 264/CGF del 17 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
2. RICORSO S.S. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2014 INFLITTA AL SIG. GRECO VINCENZO, SEGUITO GARA GAVORRANO/CHIETI DEL 6.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 141/DIV dell’8.4.2014)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Pro (Com. Uff. n. 141DIV dell'otto aprile 2014) ha sanzionato con l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30 giugno 2014 il dirigente ed accompagnatore ufficiale della S.r.l. Chieti calcio Greco Vincenzo per comportamento gravemente offensivo verso la terna arbitrale durante la gara Gavorrano/Chieti del 6 aprile 2014. Si asserisce che nessuna intenzione vi è mai stata di insultare l’arbitro, non c’entrava nulla nell’episodio accaduto la terna arbitrale nella gara Gavorrano/Chieti del 6 aprile 2014. Nel referto arbitrale si dava atto dell’allontanamento del signor Greco Vincenzo della S.r.l. Chieti calcio su segnalazione dell’assistente arbitrale. L’assistente arbitrale nel suo rapporto dà atto che al 28º del secondo tempo richiamava l’attenzione dell’arbitro per fare allontanare il dirigente accompagnatore ufficiale del Chieti, il signor greco Vincenzo, il quale a seguito di una decisione dell’arbitro entrava in campo dicendogli: “sei un pezzo di merda, siete delle merde”. Concludeva che il punito ottemperava alla decisione. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società sportiva Chieti calcio S.r.l., deducendo un errore di accertamento nel fatto. Era avvenuto che il giocatore del Chieti Di Filippo Nicolas a seguito di uno scontro di gioco restava a terra, il giocatore numero nove Guidone Marco in possesso di palla si fermava sul punto di gettarla fuori.. Da dietro il calciatore Caciagli Matteo numero sette della squadra del Gavorrano se ne impadroniva di corsa e nonostante che ll giocatore del Chieti fosse a terra continuava l’azione tanto più incitato dalla panchina della sua squadra si dirigeva verso la porta avversaria tirando e sfiorando il goal. A questo punto l’accompagnatore ufficiale del Chietii calcio, Vincenzo Greco, si rivolse aspramente verso il giocatore Caciagli e verso la panchina del Gavorrano che lo aveva esortato a proseguire l’azione e così accadeva che il Greco avesse a dire forti parole verso il numero sette del Gavorrano e verso la panchina. Quindi nessuna intenzione vi è stata mai di insultare l’arbitro, c è stato soltanto uno scambio di parole sconvenienti verso il giocatore e tra le panchine!. Pertanto si chiede l’annullamento della sanzione applicata a Greco Vincenzo; in subordine ridurre al minimo detta sanzione sia perché il comportamento del Greco non è stato rivolto verso la terna arbitrale sia in considerazione del momento e dell’avvenimento per cui stata comminata, consistente in un atto sleale sul campo di gioco di per sé provocatorio. Il reclamo è solo parzialmente fondato con riferimento all’entità della sanzione. La dinamica del comportamento dell’incolpato è chiara e incontrovertibile in quanto lo stesso entrava in campo ed investiva l’assistente con una prima invettiva gravemente ingiuriosa per ripeterla poi al plurale intendendo coinvolgere nel giudizio tutta la terna arbitrale. La condotta è di per sé riprovevole per un dirigente, per di più recidivo, ed ha senz’altro leso il bene giuridico (lealtà, correttezza e probità) sancito nell’articolo uno del codice di giustizia sportiva e ribadito nel codice di comportamento sportivo (art.2). Per le su esposte considerazioni la Corte di giustizia federale, valutati gli elementi ex articolo 16, primo comma C.G.S., accoglie parzialmente il reclamo e riduce la sanzione dell’inibizione fino al 31 maggio 2014. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Chieti di Chieti, riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Greco Vincenzo fino al 31 maggio 2014. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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