F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 273/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 293/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S.D. ASTI CALCIO 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA/ASTI CALCIO A 5 DEL 12.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014)
Prima che avesse inizio la gara del Campionato di Serie A del Calcio a 5, Martina/ Asti, fissata per le ore 18 del 12.4.2014, in uno spiazzo nei pressi dell'impianto sportivo, alcuni sostenitori locali circondavano il pullman che trasportava la squadra astigiana e, dopo essere saliti a bordo, intimavano minacciosamente ai giocatori di perdere la partita che, per loro, non rivestiva interesse alcuno avendo già la certezza matematica di aver vinto il campionato. A causa dell'accaduto, dettagliatamente descritto nel rapporto del Commissario di Campo, la squadra, in tenuta di gioco e con le distinte già predisposte, si presentava all'arbitro alle ore 18,28, prima cioè della scadenza del tempo di attesa, ma la gara poteva iniziare solo alle ore 18,52 sia perchè l'arbitro aveva chiesto che la maglia del portiere dell'Asti, confondibile con la sua, venisse sostituita, sia perchè, per un malore che aveva colpito un calciatore, si era reso necessario modificare una distinta. L'incontro comunque, secondo le risultanze del referto, aveva regolare svolgimento per cui il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 727 del 15.4.2014), allertato da quanto riferito dal Commissario di Campo, si limitava a disporre l'invio di copia degli atti alla Procura Federale affinchè svolgesse le relative, necessarie indagini. Tale iniziativa è stata impugnata dall'A.S.D. Asti secondo la quale la gara sarebbe stata viziata dall'episodio sopra riportato, episodio che avrebbe influito negativamente ''sulla condizione psicofisica'' dei propri calciatori, per cui ne chiede l'annullamento. L'appello è privo di ragione e dev'essere dichiarato inammissibile. Quanto disposto dal Giudice Sportivo non ha, infatti, all'evidenza, alcuna natura decisoria, risolvendosi in una mera e doverosa iniziativa diretta ad ottenere ogni utile elemento per l'eventuale e futura applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art.14 C.G.S. iniziativa che, ovviamente, non può costituire oggetto di gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Asti Calcio a 5 di Asti.Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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