F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DONDA PORTAS MARIANO MARTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 – NOTA N. 2044/65PF12-13/SP/MG DEL 31.10.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 221/CGF del 27 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 287/CGF del 13 Maggio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO CALC. DONDA PORTAS MARIANO MARTIN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7, C.G.F. IN RIFERIMENTO ALLA GARA BARI/TREVISO DELL’11.05.2008 - NOTA N. 2044/65PF12-13/SP/MG DEL 31.10.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 50/CDN del 10.2.2014) Il Procuratore Federale, con atto del 31.10.2013, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.N.D.), tra gli altri, il calciatore Mariano Martin DONDA, all’epoca dei fatti tesserato per la società BARI S.p.A., per rispondere della violazione dell’art. 7, comma 7, C.G.S. per non avere denunciato i fatti integranti illecito sportivo in relazione alla gara Bari / Treviso disputata il giorno 11.5.2008. All’esito del dibattimento, la C.D.N., con la delibera di cui al C.U. n. 50/CDN del 10.2.2014, respinte le istanze istruttorie avanzate dal ricorrente, ha inflitto al calciatore Donda la sanzione della squalifica di mesi sei (a fronte della richiesta di mesi nove di squalifica formulata dalla Procura Federale). A giudizio della Commissione, infatti, risulta “provata la responsabilità del Donda per i fatti contestati, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni in atti. Merita sul punto menzione, anzitutto, quanto riferito dal signor Esposito nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 20.2.2013: “Con riferimento alla combine gli dissi che avrebbe dovuto fare quello che si sentiva di fare, nel senso di non farlo sentire obbligato a partecipare alla combine. Lo stesso discorso feci a Mariano Donda quando lo vidi piangere fuori dal ritiro. Per quanto a mia conoscenza e secondo le impressioni che ho ricevuto nel corso della gara posso dire che Lanzafame aderì all’accordo, mentre Donda si giocò la partita regolarmente”. Nello stesso senso si pone quanto dichiarato dal tesserato Stellini nell’interrogatorio in data 7.8.2012: “Ricordo di aver chiesto a Gazzi e a Donda cosa volessero fare per la partita con il Treviso e loro mi risposero che l'avrebbero senza dubbio giocata per vincere”; dichiarazione che presuppone – all’evidenza - la conoscenza da parte dei due soggetti interpellati dallo Stellini dell’intenzione di falsificare il risultato della gara. Anche il calciatore Lanzafame, nell’audizione del 4.3.2013, ha ricordato che il Donda si era mostrato contrario alla combine, con ciò implicitamente confermando che il Donda aveva perfettamente compreso la situazione. Da ultimo, il calciatore Masiello, a specifica domanda del Pubblico Ministero su quali fossero le persone coinvolte nella combine, ha indicato anche l’odierno deferito. Risulta dunque evidente a parere della Commissione che il Donda fosse stato messo a conoscenza della “combine” e che, sebbene non vi abbia aderito, si sia astenuto dal porre in essere le condotte doverose impostegli dalle norme dell’ordinamento sportivo, omettendo di denunciare quanto a sua conoscenza. Va in conclusione affermata la responsabilità del deferito per la violazione contestata”. Nei confronti di tale decisione ha proposto appello il calciatore Donda con atto del 12.2.2014. Con il proprio appello, il Donda, dopo avere ribadito le istanze istruttorie già formulate e non accolte nel giudizio di primo grado, ha chiesto il proscioglimento o, in subordine, la riduzione della sanzione comminata. In particolare il Donda ha sottolineato come la Commissione non abbia correttamente valutato le dichiarazioni dei calciatori Esposito, Masiello, Santoruvo, Stellini e Lanzafame le quali, lette nel loro insieme, non consentirebbero di individuare profili di responsabilità rilevanti ai sensi dell’art. 7, comma 7, C.G.S. Ha rilevato inoltre come sia stata ingiustamente trascurata dalla C.D.N. la circostanza che il medesimo giocatore Donda, extracomunitario e di lingua spagnola, all’epoca dei fatti non sarebbe stato nella condizioni di comprendere l’esatto tenore dei colloqui intrattenuti dai compagni di squadra nei quali si fece riferimento all’ipotesi di alterare il risultato della partita Bari Treviso dell’11-5-2008. Nel corso del dibattimento in appello, svoltosi in data 27.2.2014, il difensore del ricorrente ed il rappresentante della Procura Federale hanno illustrato le proprie tesi insistendo nelle conclusioni rassegnate. La Corte ritiene che l’appello possa essere accolto limitatamente alla domanda subordinata volta ad ottenere la riduzione della sanzione comminata dalla C.D.N. La Corte, infatti, sulla base del materiale probatorio acquisito in atti, ritiene di dovere condividere la decisione della C.D.N. circa la qualificazione della fattispecie in termini di omessa denuncia ex art. 7, comma 7, C.G.S. a carico del calciatore Donda. Gli elementi salienti della vicenda confermano, a giudizio di questa Corte, l’elevatissimo grado di attendibilità della ricostruzione dei fatti operata dalla Procura Federale. E ciò per diverse ragioni che, corroborate dalle dichiarazioni rese nelle varie sedi investigative dai diversi soggetti coinvolti nonché da un complesso indiziario idoneo a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti, convergono tutte in favore dell’accertamento della consapevolezza del Donda circa l’esistenza di un piano volto all’alterazione del risultato della gara in questione. Infatti, le dichiarazioni del Lanzafame (audizione 4.3.2013), del Masiello (interrogatorio PM del 30.7.2012) e dell’Esposito consentono di ritenere provato che il Donda avesse avuto notizia del tentativo messo in atto da alcuni compagni di squadra per combinare il risultato della gara Bari/Treviso (combine poi concretamente perfezionatasi). L’Esposito, in particolare, nell’interrogatorio del 3.10.2012, include espressamente il nominativo del Donda tra quelli dei compagni di squadra che erano presenti nello spogliatoio quando venne prospettata l’ipotesi di combinare la gara (alla fine della riunione negli spogliatoi non ci fu una decisione unanime … Stellini, Donda, Ladino e Galasso erano sicuramente contrari). Lo stesso Esposito ha quindi riferito (audizione 20.2.2013) di avere rivolto al calciatore Donda un discorso dal tenore analogo a quello fatto al compagno di squadra Lanzafame volto a verificare se i propri compagni di squadra fossero intenzionati o meno a partecipare alla combine (con riferimento alla combine gli dissi (al Lanzafame) che avrebbe dovuto fare quello che si sentiva di fare, nel senso di non farlo sentire obbligato a partecipare alla combine). E’ evidente pertanto che in quella occasione l’Esposito ebbe a riferire anche al Donda, come in precedenza fatto con il Lanzafame, dell’esistenza di un accordo o comunque di un progetto finalizzato al perfezionamento dell’accordo stesso che avrebbe alterato il risultato della partita in questione. Il fatto poi che il compagno di squadra Santoruvo abbia dichiarato di non avere avuto colloqui con il Donda aventi ad oggetto la combine (l’unica discussione avuta con Donda era a fine partita perché si era fatto espellere – audizione 27.2.2013), non rappresenta, come vorrebbe l’appellante, una circostanza che, isolatamente considerata, consente di escludere che il Donda avesse comunque appreso da altre fonti il tentativo di combine in fase di perfezionamento. Altrettanto irrilevante, ai fini dell’accertamento della violazione contestata al Donda in questa sede (art. 7, comma 7, CGS), è quanto riferito dall’Esposito circa lo svolgimento della partita e cioè che il Donda, “secondo le impressioni che ho ricevuto …si giocò la partita regolarmente”; si tratta infatti di circostanza che avrebbe potuto avere rilievo nel caso fosse stata contestata al Donda la violazione più grave dell’illecito sportivo, ma non certo nel caso di specie nel quale è in discussione a carico del Donda la diversa ipotesi dell’omessa denuncia alla Procura Federale della FIGC del tentativo di combine in corso di perfezionamento. Quanto infine alle dichiarazioni di Stellini rese dinanzi all’A.G (7.8.2012) ed alla Procura Federale (audizione del 26.2.2013) esse, seppure possano apparire in qualche misura vagamente contraddittorie tra loro, in verità, lette nel quadro di insieme, si presentano coerenti e non confliggenti con le dichiarazioni degli altri testimoni. Esse, infatti, non sono in grado di smentire quanto riferito dall’Esposito, ossia che il Donda venne messo al corrente del tentativo in atto di alterare il risultato della partita. Ciò che venne affermato dallo Stellini nella audizione del 26.2.2013, infatti, ammesso che possa contraddire quanto dal medesimo riferito all’Autorità giudiziaria il 7.8.2012, riguarda solo ed esclusivamente il contenuto del colloquio che il medesimo Stellini intrattenne con il Donda nel corso del quale “al fine di tenerlo fuori da queste voci, in quanto era straniero, era con noi da poco e non capiva bene l’italiano”, ritenne di “spronarlo per la gara”. Appare evidente, pertanto, che quanto riferito dallo Stellini non esclude affatto che il Donda fosse a conoscenza della combine, risultando piuttosto chiara l’intenzione dello Stellini di evitare che il giovane compagno di squadra, straniero e da poco in Italia, si trovasse coinvolto attivamente nell’esecuzione del disegno illecito concepito da alcuni compagni di squadra le cui conseguenze, sotto il profilo disciplinare, sarebbero state ben più gravi. Rimane quindi solido il quadro probatorio sotteso dalla C.D.N. nella propria pronuncia dal quale emerge con chiarezza la consapevolezza del Donda dell’accordo volto all’alterazione del risultato della partita in questione. Quadro che, lo si vuole ricordare, deve comunque essere valutato tenuto conto dei principi espressi dalla giurisprudenza degli organi di Giustizia sportiva in tema di valutazione della prova. L’applicazione di tali principi esclude che possano trovare ingresso in questa sede le istanze istruttorie già formulate nel giudizio di primo grado e correttamente disattese dalla C.D.N. L’ordinamento sportivo, infatti, estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti dei soggetti che operano al suo interno (tesserati o meno) con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva l’osservanza del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta in alcun modo violazione del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del Codice di Giustizia Sportiva” (C.G.F., C.U. 031/CGF 23.8.2012). Il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. Fermo restando quanto sopra, la Corte ritiene tuttavia che la posizione del calciatore Donda possa essere riguardata con minor rigore, quanto alla misura della sanzione, rispetto alla decisione di primo grado. Le dichiarazioni del testimone Stellini alle quali sopra è stato fatto riferimento contengono infatti elementi che consentono di rideterminare la sanzione in misura più favorevole all’appellante e quindi di accogliere il gravame dal medesimo proposto proprio nella parte in cui richiede l’attenuazione della sanzione comminata. Emerge infatti il dato che il Donda, da poco inserito nella prima squadra, di nazionalità straniera e con qualche difficoltà nell’esprimersi in lingua italiana, si sia ritrovato ad assistere ai colloqui intrattenuti dai compagni in una posizione di sostanziale soggezione, anche psicologica, tanto da non aver significativamente interloquito attivamente con i propri compagni circa l’ipotesi di combine. Tale stato di soggezione, ferma restando la rilevanza disciplinare della condotta omissiva del Donda, può avere condizionato comprensibilmente l’esecuzione di quelle attività di reazione che l’ordinamento sportivo impone al tesserato che abbia conoscenza di fatti rilevanti ai fini della configurazione dell’illecito sportivo. Peraltro, poiché i fatti risalgono a epoca antecedente alla modifica dell’art. 7 C.G.S. introdotta con C.U. n. 177/A del 9.6.2011, deve trovare applicazione, in mancanza di previsione specifica, la sanzione di cui all’art. 19, comma 1, C.G.S. in luogo del minimo editale stabilito dal nuovo testo dell’art. 7, comma 8. Tuttavia la C.D.N. ha ritenuto di dovere equiparare la sanzione a quella di sei mesi introdotta come minimo edittale dalla modifica del 9.6.2011 senza tuttavia spendere sul punto una adeguata motivazione e senza tenere conto, a giudizio di questa Corte, che la posizione del Donda possa essere riguardata con minore rigore proprio in ragione di quegli elementi che emergono dalla testimonianza dello Stellini con riferimento alla breve durata del periodo di permanenza in Italia del Donda, la sua giovane età, il recente ingresso nella compagine barese, la approssimativa conoscenza della lingua italiana. Pertanto, la Corte, anche in considerazione della inapplicabilità al caso di specie del minimo edittale stabilito per l’ipotesi della omessa denuncia solo per i fatti verificatisi dopo il 9.6.2011, nel rispetto del principio della proporzionalità ed afflittività della sanzione, ritiene di poterla rideterminare in mesi 4 di squalifica. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore DondaPortas Mariano Martin, riduce la sanzione della squalifica inflitta a mesi 4. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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