LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 1)RICORSO DEL CALCIATORE Godspower IKECHUKWU NWIGWE/A.S.D.S.C.PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
1)RICORSO DEL CALCIATORE Godspower IKECHUKWU NWIGWE/A.S.D.S.C.PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 28/06/2013 il sig. Godspower IKECHUKWU
NWIGWE si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.23.969,03 relativamente alla Stagione Sportiva 2012/13 Precisando di aver percepito rate per €.9.204,00 richiedeva la condanna della stessa al pagamento della rimanente somma di €.14.765,03. La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti (entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo). Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato - offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.S.D.SPORT CLUB PALAZZOLO ora A.S.D.SPORT CLUB SIRACUSA al pagamento in favore del sig. Godspower IKECHUKWU NWIGWE della somma di €.14.765,03. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Sicilia i termini
dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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