LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 11RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FALSO/A.S.D.SULMONA 1921
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 196 del 20.05.2014
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
11RICORSO DEL CALCIATORE Salvatore FALSO/A.S.D.SULMONA 1921
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 5/03/2014 il sig. Salvatore FALSO si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SULMONA 1921 un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.17.832,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2013/14 Precisando di aver percepito rate per €.3.400,00 richiedeva la condanna della Società al pagamento della rimanente somma di €.3.522,80 maturata fino al mese di dicembre 2013, in quanto poi svincolato.
La Società non faceva pervenire alcuna memoria difensiva nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti - cfr. accordo allegato offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell' accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.SULMONA 1921 al pagamento in favore del sig. Salvatore FALSO della somma di €.3.552,80.Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it Si fa
obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione
giusto guanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.