F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: – MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MEZZAROMA MASSIMO; – 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. – NOTA N. 5081/563 PF 13-14/SP/BLP DEL 17.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 272/CGF del 24 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 301/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A.AVVERSO LE SANZIONI: - MESI 2 DI INIBIZIONE AL SIG. MEZZAROMA MASSIMO; - 1 PUNTO DI PENALIZZAZIONE ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013-2014, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO RAPPRESENTANTE LEGALE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. B), PARAGRAFO VII) DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 5081/563 PF 13-14/SP/BLP DEL 17.3.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 67/CDN del 3.4.2014) Con decisione del 3 aprile 2014, Com. Uff. n. 67, la Commissione Disciplinare Nazionale, in seguito al deferimento del Procuratore Federale del 17 marzo 2014 per la “ violazione prevista e punita dall’art. 85, lett. B) paragrafo VII) N.O.I.F. in relazione all’art. 10, comma 3 C.G.S. per non aver documentato agli organi federali competenti l’avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2013 nei termini stabiliti dalla normativa federale “, infliggeva al sig. massimo Mezzaroma, presidente del CdA, e legale rappresentante della Società A.C. Siena S.p.A. la sanzione di mesi 2 di inibizione, ed alla società A.C. Siena S.p.A. quella della penalizzazione di 1 punto in classifica da scontare nella corrente Stagione Sportiva. Avverso tale decisione presentavano appello sia il sig. Massimo Mezzaroma che la società A.C. Siena S.p.A. che lamentavano la mancata applicazione dell’istituto della continuazione con le precedenti statuizioni degli organi di giustizia sportiva in ordine alle medesime fattispecie per gli stessi periodi temporali; si richiedeva inoltre la revoca della sanzione inflitta al sig. Massimo Mezzaroma essendo stato questi già inibito e non potendo, quindi, essere chiamato a rispondere della violazione. Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. Se è vero, infatti, che si tratta delle medesime infrazioni per le quali erano già state irrogate delle sanzioni, non è lo stesso periodo temporale che viene sottoposto oggi all’attenzione degli organi di giustizia sportiva. Nel primo caso si trattava dell’inadempimento al 16 settembre ed al 16 ottobre 2013, in quello che ci occupa del protrarsi al 16 gennaio della stessa violazione normativa. Identica situazione di fatto, quindi, ma diverso periodo di riferimento e, di conseguenza, diversa violazione della normativa federale. Quanto alla richiesta di applicazione della continuazione tra le due fattispecie, sostenuta con ampia e diffusa motivazione a sostegno della quale viene citata proprio la decisione relativa alle scadenze di Settembre e Ottobre 2013, non possono che richiamarsi le valutazioni già formulate in quella occasione. La Corte sostenne, infatti, “ che non può negarsi che non vi sarebbero in astratto valide motivazioni per escludere la possibilità di valersi della continuazione nell’ambito del diritto sportivo, cosa che , in realtà, è già accaduta in passato”, ma precisò anche “ il problema è, però, che la formulazione della norma precettiva, nel caso che ci occupa, appare inequivocabilmente orientata verso il sistema del cumulo tra le infrazioni piuttosto che verso quello della continuazione, laddove esplicitamente afferma che l’inosservanza del suddetto termine……… con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento”, espressione del concetto del cumulo materiale tra sanzioni. Queste considerazioni, lette nella loro interezza, conservano anche nel caso di specie la loro validità e impediscono di aderire alle richieste difensive, relative all’applicazione dell’istituto della continuazione con le sanzioni irrogate nei precedenti procedimenti per gli stessi o per analoghi episodi. Ed è anche agevole comprendere la ratio della norma, che è evidentemente diretta ad indurre comunque dirigenti e società ad adempiere, sia pure con ritardo, agli obblighi tributari e contributivi nei confronti dei loro tesserati, scopo che non si conseguirebbe se il comportamento omissivo fosse sanzionato solo in occasione della prima scadenza temporale. In relazione, infine, all’ultima doglianza difensiva circa la posizione del presidente della Società A.C. Siena S.p.A. Massimo Mezzaroma il quale, essendo già stato inibito, non avrebbe dovuto essere deferito una seconda volta, la Corte ritiene che neppure essa possa trovare accoglimento. In primo luogo si deve, infatti, osservare che il versamento, e la documentazione di esso agli organi competenti, è attività di natura evidentemente tecnico – amministrativa che, in quanto tale, non è vietata al dirigente inibito il quale deve astenersi solo da quegli atti dal contenuto eminentemente tecnico – sportivo e non da quelli che attengono alla mera gestione economica della società. Né può desumersi la rilevanza per l’ordinamento federale dell’attività posta in essere dalla possibilità di essere colpiti da sanzioni, così scambiando la conseguenza con la causa, poiché non è revocabile in dubbio la circostanza che le norme di funzionamento interno della Federazione, così come il Codice di giustizia sportiva, prevedono sanzioni per comportamenti tenuti dai tesserati sia nel caso che le violazioni possano essere fatte risalire ad attività di natura sportiva, sia che ci si trovi di fronte ad inadempimenti di natura squisitamente amministrativa, E’ anche ovvio che tutte le misure disciplinari hanno un riflesso, diretto od indiretto, sull’attività sportiva, poiché in caso contrario sarebbero del tutto prive di qualunque afflittività. Nel caso di specie si deve, infine, osservare che, a seguire il ragionamento defensionale, essendo stata inibita anche la Vicepresidente della Società, non sarebbe stato possibile agire nei confronti di nessuno dei rappresentanti legali di essa, ciascuno dei quali, in verità, avrebbe potuto evitare ogni conseguenza delegando altro dirigente all’adempimento dell’incombenza in questione che, non può essere dimenticato, non è stata portata a termine da nessuno, risultando non attuata sia nel Settembre ed Ottobre 2013 che nel Gennaio 2014. Non vi è neppure spazio per la richiesta subordinata di riduzione delle sanzioni, risultando esse gia’ inflitte nel loro minimo edittale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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