F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO A.S. CAIRA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; – AMMENDA DI € 4.000,00 QUALE SECONDA RINUNCIA; – ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 BIS, N.O.I.F., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAIRA FEMMINILE/FEMMINILE CHIETI DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 30.4.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 300/CGF del 16 Maggio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 303/CGF del 21 Maggio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO A.S. CAIRA FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; - AMMENDA DI € 4.000,00 QUALE SECONDA RINUNCIA; - ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA AI SENSI DELL’ART. 53, COMMA 5 BIS, N.O.I.F., INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAIRA FEMMINILE/FEMMINILE CHIETI DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 77 del 30.4.2014)
L'A.S. Caira reclama a questa Corte contro la decisione con cui il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile ha inflitto ad essa ricorrente resasi, per la seconda volta, in occasione dell'incontro del Campionato di Serie B Caira Femminile/Femminile Chieti in calendario il 27.4.2014, insolvente rispetto ad un provvedimento di prelievo coattivo, ritualmente e tempestivamente comunicatole, la punizione sportiva della perdita della gara, l'ammenda di € 4.000,00 nonchè, ex art. 53, comma 5 bis N.O.I.F., l'esclusione dal Campionato di competenza (Com. Uff. n. 77 del 30.4.2014). Sostiene l'illegittimità di tale pronuncia assunta, a suo avviso, prematuramente, essendo ancora pendente presso questo organo di giustizia un gravame da essa avanzato contro la prima decisione del Giudice Sportivo costituente il presupposto per l'irrogata sanzione dell'esclusione (Com. Uff. n. 75 del 29.4.2014) decisione riguardante la gara Roma/Caira del 13.4.2014, anche questa non disputata a causa di una sua inadempienza e che sarebbe stata viziata da tutta una serie di irregolarità (segnatamente la riscossione coatta a) sarebbe stata, anche se inutilmente, effettuata in una gara fuori casa senza la prescritta autorizzazione da parte del Consiglio Federale; b) sarebbe stata posta in essere il 13.4.2014, prima ancora cioè che la relativa procedura venisse approvata col Com. Uff. n.171 del 14.4.14 della L.N.D. ; c) sarebbe stata tardiva perchè iniziata alle ore 14,20 e non, come previsto dalla normativa in vigore, alle ore 14). Il reclamo non può essere accolto perchè totalmente fondato su una supposizione – mancanza di giudicato sulla prima decisione del Giudice Sportivo - inesistente; ed invero contro siffatta decisione, pubblicata sul Com. Uff. n.75 del 29.4.2014, a questa Corte risulta pervenuto soltanto un generico preannuncio di reclamo portante la data del 14.5.2014 e privo di sottoscrizione, al quale, all'evidenza non può essere riconosciuta valenza alcuna. Per la verità, la ricorrente ''in limine'', ha depositato copia della ricevuta di una raccomandata spedita il 6.5.2014.contenente, a suo dire, il reclamo in parola, raccomandata mai pervenuta, nonostante il notevole - 10 giorni - decorso temporale, presumibilmente perchè l'indirizzo del destinatario figurava parzialmente errato essendo stato indicato un CAP inesatto (00190 invece di 00187 ); se errore c'è stato, quindi, l'A.S.Caira ''imputetsibi,,. Solo per mero desiderio di completezza può aggiungersi che le ragioni della doglianza contro la prima decisione, sinteticamente riproposte col ricorso introduttivo del presente giudizio, non hanno ragion d'essere, vuoi perchè nessuna norma federale prevede che per azionare l'iter del prelievo coattivo in campo avverso sia necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, vuoi perchè la possibilità della riscossione preesisteva al Com. Uff. n. 171 e non è stata modificata, nella parte che ne interessa, dall'art. 5 del relativo Regolamento, vuoi infine perchè il ritardo di circa 20' nell'inizio della tentata esazione, comunque lungi dall'essere confortato da valide prove, non è vizio di portata tale da vulnerare l'intero percorso procedurale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Caira Femminile di Cassino (Frosinone). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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