CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 maggio 2014 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico /Lega Nazionale Professionisti Serie B

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 12 maggio 2014 promosso da: Lega Italiana Calcio Professionistico /Lega Nazionale Professionisti Serie B IL COLLEGIO ARBITRALE composto da Prof. avv. Ferruccio Auletta - presidente Prof. Carlo Castronovo – arbitro nominato dalla parte istante Prof. avv. Maurizio Benincasa – arbitro nominato dalla parte intimata nel procedimento arbitrale promosso con Istanza di arbitrato prot. n. 1549 del 2.8.2013 (738) da Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), con sede in Firenze, via Jacopo da Diacceto 19, in persona del rag. Mario Macalli, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Francesco Carbonetti e Fabrizio Carbonetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via di San Valentino 21 Parte istante contro Lega Nazionale Professionisti Serie B (Lega serie B), con sede in Milano, via Ippolito Rosellini 4, in persona del dott. Andrea Abodi, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Ferrari, Daniela Sorgato e Paolo Berruti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Flaminia 135 Parte intimata ha pronunciato il seguente LODO Fatto e svolgimento del procedimento 1. Con Domanda di Arbitrato del 2.8.2013 la Lega Pro -“in virtù della clausola arbitrale di cui all’art. 30 dello Statuto FIGC, degli artt. 12-bis, comma 4, e 22, comma 3, dello Statuto del CONI”- ha preso le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Arbitrale adito, per i motivi esposti in narrativa, ogni contraria istanza disattesa, i) accertare e dichiarare l’illegittimo rifiuto di Lega Serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto a valere per le stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti; ii) determinare -in base ai criteri illustrati da Lega Pro nel presente atto e/o comunque in base ai criteri di equità, giustizia e buona fede – la parte di Quota di Mutualità spettante, per le stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti, alle società sportive professionistiche attualmente aderenti alla Lega Pro e a quelle che risulteranno aderenti alla medesima Lega nelle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e nelle stagioni sportive seguenti; iii) in subordine, accertare e dichiarare le responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti, e, quindi, accertare e dichiarare il diritto delle società affiliate a Lega Pro ad ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi, nella misura che sarà precisata in corso di causa o determinata secondo equità; Con integrale vittoria di spese del presente procedimento”. 2. Con Memoria difensiva del 30.8.2013 la Lega Serie B ha resistito “in via pregiudiziale di rito”, domandando “dichiararsi l’incompetenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport in relazione alla presente lite per essere competente la magistratura ordinaria”, quindi “nel merito”, domandando “rigettarsi le domande ex adverso formulate”. 3. In data 3 ottobre 2013, alla prima udienza avanti il Collegio, integrato con la designazione -a cura degli arbitri già nominati- del terzo arbitro in funzione di presidente (e che aveva accettato la nomina in data 11 settembre 2013), senza esito essendo stato esperito il tentativo di conciliare la controversia, è stato disposto lo scambio di atti difensivi “per la definitiva precisazione delle domande istruttorie e di merito” e l’eventuale “replica”. Pertanto, Lega Pro ha ritenuto di anteporre alle conclusioni già prese quella esplicitamente intesa a “rigettare l’eccezione di incompetenza formulata da Lega Serie B in quanto inammissibile e comunque infondata”; di contro, Lega serie B ha rassegnato le “già formulate conclusioni, prospettando, in via subordinata, la questione di costituzionalità dell’art. 24 del Decreto Lgs. n. 9/2008”. Alla successiva udienza del 4 novembre 2013, la difesa di Lega serie B ha anche sollevato (resistendovi la difesa avversaria) “l’eccezione di nullità della rinuncia al credito che è incorporata dal modulo di affiliazione, sottoscritto da parte del legale rappresentante della singola società di Lega Pro, a motivo della sua contrarietà col vincolo di destinazione dei crediti rinvenienti dal sistema della mutualità”. 4. Il Collegio, dopo avere udite le parti, ha riservato ogni decisione e, in conferenza personale nella sede del Tnas, ha deliberato in data 4 novembre 2013 un Lodo parziale con il quale è stato stabilito quanto segue: a) “Rigetta l'eccezione di incompetenza formulata da Lega Serie B; b) Rigetta la domanda di "accertare e dichiarare l'illegittimo rifiuto di Lega di Serie B di negoziare con Lega Pro la ripartizione della Quota di Mutualità ex art. 24 del Decreto a valere per le stagioni sportive 2013/2014 - 2014/2015 e per le seguenti"; c) Rigetta la domanda di "determinare (...) la parte di Quota di Mutualità spettante, per le stagioni sportive (...) 2014/2015 e per le seguenti"; d) Rigetta la domanda di "accertare e dichiarare la responsabilità della Lega Serie B per aver impedito di determinare consensualmente la misura della ripartizione della Quota di Mutualità relativamente alle stagioni sportive 2013/2014 – 2014/2015 e per le seguenti", e dichiara assorbita quella dipendente; e) Riserva al Lodo definitivo ogni pronuncia sulla “determina[zione del-] la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro”, nonché sulle spese del procedimento; […]” Con ordinanza di pari data il Collegio ha, poi, ritenuto di farsi assistere da un consulente tecnico ai fini della pronuncia sulla “determina[zione del-] la parte di Quota di Mutualità spettante, per l[a] stagion[e] 2013/2014 (...) alle società attualmente aderenti alla Lega Pro”; a tal fine ha nominato consulente tecnico il prof. Enrico Laghi, ordinario di economia aziendale nel Dipartimento di diritto ed economia delle attività produttive dell’Università di Roma La Sapienza. In data 10 febbraio 2014 l’arbitro Prof. Avv. Massimo Zaccheo è stato sostituito con il Prof. Avv. Maurizio Benincasa, che ha accettato la nomina in data 11 febbraio 2014. Il C.T.U. ha, quindi, depositato in data 29 aprile 2014 la Relazione peritale. All’udienza del 12 maggio 2014 i procuratori speciali delle parti hanno preso atto dell’intervenuto deposito della consulenza e hanno, altresì, dato atto che, nelle more del procedimento, è intervenuta, a cura dei rispettivi assistiti, la soluzione transattiva della controversia. Pertanto, hanno dichiarato, reciprocamente, di rinunciare agli atti del giudizio e, per quanto possa occorrere, di accettare l’altrui rinuncia, così da determinare l’estinzione del procedimento arbitrale, con integrale compensazione delle spese anticipate ed eventuali ulteriori occorrende. Il Collegio, preso atto che le dichiarazione di rinuncia e accettazione delle parti sono regolari, ha provveduto a pronunciare il lodo definitivo. P.Q.M. Il Collegio, definitamente pronunciando nella controversia tra le parti: 1. dichiara l’estinzione del procedimento; 2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio, di funzionamento del Collegio e i diritti amministrativi; 3. liquida definitivamente i diritti degli arbitri nella somma delle anticipazioni già versate dalle parti; 4. liquida definitivamente i diritti del C.T.U. Prof. Enrico Laghi nella misura di € 7.500,00 oltre accessori per ciascuna parte; 5. dichiara incamerati i diritti amministrativi versati dalle parti. Così deliberato, all’unanimità, nella conferenza personale degli arbitri in data 12 maggio 2014, e sottoscritto da ciascuno in numero di tre originali, in Roma, nella medesima data, nella sede del T.N.A.S.. F.to Ferruccio Auletta F.to Carlo Castronovo F.to Maurizio Benincasa
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