CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 maggio 2014 promosso da: Dott. Antonio De Meo / Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 8 maggio 2014 promosso da: Dott. Antonio De Meo / Associazione Italiana Arbitri e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’ARBITRO UNICO PROF. AVV. MAURIZIO BENINCASA nel procedimento di arbitrato prot. n. 2040 del 26 novembre 2013 promosso da: Dott. Antonio De Meo, nato a Manfredonia, il 26 maggio 1952, rappresentato e difeso dall’Avv. Gilberto Mercuri ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foggia, Via Silvio Pellico n. 5 istante CONTRO Associazione Italiana Arbitri - A.I.A. con sede in Roma, Via Campania n. 47, in persona del Presidente, Marcello Nicchi e FEDERAZIONE ITALIANA GIUCO CALCIO - F.I.G.C. con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, in persona del Presidente Dott. Giancarlo Abete, entrambe rappresentate e difese dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9 intimate FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO La Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A., con delibera n. 7 del 20 settembre 2013, respingendo l’appello del dott. De Meo e accogliendo quello proposto dalla Procura Nazionale Arbitrale, infliggeva al primo la sanzione del ritiro tessera in luogo della sospensione per anni due precedentemente comminata dalla Commissione di Disciplina Nazionale. La Commissione di Disciplina d’Appello dell’A.I.A., infatti, accertava in capo all’odierno istante molteplici violazioni ex art. 40, numeri 1, 3 e 4 del Regolamento A.I.A. Parte istante proponeva, pertanto, istanza di arbitrato (prot. 2040 del 26 novembre 2013), rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, nella persona dell’Arbitro Unico, accogliere: a) in via preliminare le eccezioni di difetto di giurisdizione e di nullita dei giudizi, innanzi alle Commissioni di Disciplina Nazionale dell’AIA, b) in via principale e nel merito, prosciogliere il ricorrente da ogni incolpazione; c) in via gradata e solo nella denegata ipotesi di non accoglimento della istanza di proscioglimento, rideterminare la sanzione, annullando quella di ritiro tessera e disponendo la sospensione nella misura che verra ritenuta equa”. Parti intimate si costituivano nel presente giudizio con atto del 12 dicembre 2013, rassegnando le seguenti conclusioni: “Sulla scorta degli argomenti svolti nella presente memoria di costituzione, la FIGC e l’AIA concludono per il rigetto delle domande avversarie e per la condanna della parte attrice alle rifusione delle spese di lite, inclusi i diritti amministrativi versati a termini di regolamento”. L’Arbitro Unico nominato, Prof. Avv. Maurizio Benincasa, formulava l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; veniva, quindi, fissata la prima udienza per il giorno 3 marzo 2014 presso la sede dell’Arbitrato, nel corso della quale veniva esperito, infruttuosamente, il tentativo di conciliazione. Nel corso della stessa udienza l’Arbitro Unico concedeva termine sino al 14 marzo 2014 per la parte istante e sino al 24 marzo per le parti intimate, rispettivamente per illustrare e precisare le istanze istruttorie e per il deposito di repliche. All’esito, l’Arbitro Unico si riservava. A scioglimento della riserva, l’Arbitro Unico fissava l’udienza di discussione per il giorno 15 aprile 2014 e assegnava termine sino al 4 aprile 2014 per la parte istante per il deposito di una memoria, e termine sino all’11 aprile 2014 alle parti intimate per il deposito di una replica. All’udienza del 15 aprile 2014, all’esito della discussione tra le parti. l’Arbitro Unico si riservava, trattenendo la causa in decisione. MOTIVI 1. Il Dott. De Meo ricorre affinche venga riformata la decisione della Commissione di Di Disciplina di Appello dell’A.I.A. con la quale e stata comminata, a carico dello stesso, il ritiro tessera. La difesa dell’istante osserva come il provvedimento di ritiro tessera si fondi “esclusivamente sulla circostanza che il Dr De Meo sia stato oggetto di tre precedenti provvedimenti disciplinari, i quali, a parere dell’Organo Deliberante, sarebbero “espressivi di un atteggiamento totalmente e smaccatamente impermeabile al rispetto dei doveri regolamentari, di estrema regolarita […]”. In particolare, continua nel proprio ragionamento il Dott. De Meo, la Commissione ha solamente fatto riferimento all’esistenza di precedenti provvedimenti disciplinari, non preoccupandosi di verificare quali siano stati i motivi che hanno portato all’emanazione dei suddetti provvedimenti. “[…] non si puo con leggerezza fare riferimento a situazioni di recidiva, senza verificare che le “pene precedenti” sono state di poco conto e di scarso rilievo giuridico”; infatti, osserva la difesa dell’istanza, la sanzione del ritiro tessera e la sanzione piu grave che si puo infliggere ad un associato e, conseguentemente, non puo essere inflitta se non dopo un attento e ponderato giudizio circa la posizione attuale e precedente dell’associato all’interno dell’Associazione di riferimento. Dopo aver illustrato i tre diversi provvedimenti inflitti in 14 anni di appartenenza all’A.I.A., la difesa del Dott. De Meo ha illustrato come lo stesso abbia sempre tenuto un comportamento di rispetto all’interno dell’Associazione, ottenendo ottimi risultati nel corso della sua presidenza, “raggiungendo traguardi nazionali di prestigio e cio a dimostrazione della esistenza di una ottimo scuola della Sezione da lui diretta”. Pertanto, conclude il proprio ragionamento l’odierno istante, “la Commissione avrebbe dovuto commisurare le recidive e compararle con la personalita dell’incolpato, con il suo curriculum arbitrale, con il suo attaccamento alla Sezione, con un accertamento volto a verificare quale danno all’immagine dell’AIA ed alla vita di sezione ha causato il fatto di cui al deferimento”. Sotto altro profilo, la difesa del Dott. De Meo eccepisce la carenza e il difetto di giurisdizione degli Organi disciplinari dell’A.I.A. Sul punto, l’istante osserva come la Commissione abbia errato nel considerare “che gli arbitri sarebbero sempre assoggettati alla giurisdizione domestica dell’AIA, quando le violazioni loro ascritte attengano ad obblighi associativi e non costituiscano violazioni di norme federali”. Sulla scorta del nuovo dettato normativo del Regolamento A.I.A., infatti, la disciplina domestica dell’Associazione non riguarda, ex art. 40 comma 1 del Regolamento, le contestazioni inerenti la lealta sportiva; conseguentemente, “egli, in pratica risponde sia di presunte violazioni di competenza della giustizia domestica dell’AIA, che di presunte violazioni di competenza della potesta disciplinare degli organi della giustizia sportiva della FIGC”. Nel caso che ci occupa, continua nel proprio ragionamento la parte istante, “vi e connessione di violazioni”, tutte poste in essere con una sola azione, “con conseguente competenza a decidere di tutte le violazioni del Giudice superiore e cioe della giustizia Federale della FIGC”. Con il nuovo dettato normativo del Regolamento, conclude nel proprio ragionamento il Dott. De Meo, “le violazioni di cui all’art. 40 commi 3 e 4 del regolamento AIA sono di competenza della giurisdizione domestica dell’AIA, purche le questioni non riguardino altri tesserati della FIGC e pertanto tutto cio significa, senza ombra di dubbio, che la giustizia domestica dell’AIA ha potesta disciplinare esclusivamente sulle contestazioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 40. Se pero le contestazioni coinvolgono altri tesserati della FIGC, la giustizia domestica non e competente neppure per le violazioni di cui ai detti commi. E d’altronde il contenuto di cui all’art. 40 del comma1 del Reg. AIA non e altro che una riproduzione del contenuto dell’art. 1 del codice di giustizia sportiva della FIGC”. Per altro aspetto, la difesa del Dott. De Meo ha lamentato una violazione del diritto di difesa del proprio assistito, dal momento che non e “stato messo in condizione di apprendere e conoscere integralmente il contenuto delle indagini suppletive disposte direttamente dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell’AIA”. L’istante, infatti, non ha avuto modo di ascoltare nel dettaglio il contenuto delle telefonate intercorse tra gli altri associati Sigg.ri Nacchiro, Mancini, Lobozzo e la Commissione ne, tanto meno, di conoscere il contenuto di una nota trasmessa alla Commissione da parte del Sig. Lobozzo. In questo modo, osserva la difesa del Dott. De Meo, e stato leso il diritto di difesa di quest’ultimo, il quale, tra l’altro, nonostante ne avesse fatta specifica richiesta, non e stato informato dei risultati ottenuti dalle indagini suppletive. “Ne consegue la nullita del giudizio e del procedimento per la violazione innanzi lamentata”. Il Dott. De Meo, inoltre, eccepisce come non vi sia alcuna prova a suo carico che accerti la trasmissione da parte dello stesso delle mail ai diversi associati della Sezione di Foggia. Sul punto, grazie anche a delle perizie tecniche allegate, l’istante ha dimostrato come “ogni soggetto puo inviare agli indirizzi di posta elettronica comunicazioni, facendole apparire provenienti da persona diversa rispetto all’effettivo autore”. Rispetto a tale materiale probatorio, osserva la difesa del Dott. De Meo, la Commissione ha disposto l’audizione di quattro associati alla Sezione di Foggia; “due hanno avuto un contatto telefonico del quale non e dato sapere il contenuto, uno si e presentato a Roma per essere ascoltato e dichiarando di non aver ricevuto nessuna mail dal Dr. de Meo ed un altro ha inviato una nota scritta affermando di avere ricevuto le mail di cui alla incolpazione”. Ebbene, continua nel proprio ragionamento l’istante, gli Organi giudicanti solo su mere supposizioni hanno ritenuto false le dichiarazioni del Dott. De Meo, ritenendolo l’autore delle mail inviate ai diversi indirizzi di posta elettronica; infatti, secondo la Commissione di Disciplina di Appello, “non e necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, ne il superamento del ragionevole dubbio come nel diritto penale”. Nel caso di specie, osserva l’istante, non v’e alcun indizio grave, preciso e concordante che possa comunque giustificare la non necessarieta della certezza assoluta della commissione dell’illecito. E sul punto, il Dott. De Meo ha dimostrato, con la documentazione prodotta, “che quando si riceve una e-mail non si e mai certi che all’indirizzo del mittente corrisponde realmente l’autore del documento e quindi l’autore dell’invio”. Su tale circostanza, la Commissione avrebbe giustificato la propria decisione perche “e proprio la mancata presentazione di una denuncia all’autorita a rendere non impossibile ma decisamente inverosimile la ricostruzione del fatto come prospettata dall’associato De Meo”. Sul punto, l’istante ha sempre avuto modo di replicare osservando come la denuncia alle autorita competenti non sia mai stata presentata perche “egli ha appreso dell’esistenza delle mail “incriminate” solo quando e stato convocato dalla Procura Arbitrale, e cioe dopo circa un anno dai fatti”. Tra l’altro, tra i destinatari delle mail vi sarebbe anche il Sig. Mario La Bianca “il quale ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna posta elettronica dal De Meo”; tale circostanza, secondo la difesa dell’istante, “costituisce l’ulteriore prova che non e neppure certo che esistano le poste elettroniche, atteso che il detto associato seppur destinatario non le ha ricevute”. Da ultimo, il Dott. De Meo osserva come i destinatari delle mail che avrebbe egli stesso redatto e trasmesso “non hanno fatto alcuna denuncia e neppure alcuna segnalazione agli Organismi sportivi preposti”; tale circostanza confermerebbe, contrariamente a quanto sostenuto dagli Organi giudicanti, la carenza addirittura di alcun indizio a carico dell’istante tale da comminargli la sanzione per cui oggi e lite. Sulla scorta di quanto sopra esposto, la difesa dell’istante chiede comunque, in caso di mancata adesione dell’Arbitro Unico alle eccezioni sollevate, di ridefinire la pena, soprattutto perche la sanzione cosi come allo stato inflitta al Dott. De Meo appare davvero sproporzionata rispetto ai fatti che gli sono stati contestati e, tra l’altro, eccessiva se rapportata ad altre sanzioni inflitte ad altri associati per illeciti sportivi sicuramente piu gravi rispetto a quello per cui e stato condannato l’odierno istante. 2. Con atto del 12 dicembre 2013, le parti intimate si costituiscono nel presente procedimento arbitrale. La difesa della Federazione e dell’Associazione osserva, con riferimento all’eccezione di difetto di giurisdizione, come il dettato normativo ex art. 3 del Regolamento A.I.A. sia stato rispettato dagli Organi giudicanti. Infatti, “da una parte il De Meo e stato sanzionato proprio per la violazione dei precetti contenuti ai commi 3 e 4 del Regolamento AIA; dall’altra parte l’oggetto della violazione non riguarda alcun tesserato esterno rispetto all’AIA, bensi questioni di stretta ed esclusiva pertinenza del funzionamento interno dell’Associazione, quali l’attività di propaganda politica svolta dal De Meo in occasione della “tornata elettorale” della Sezione”. Con riferimento poi alle doglianze mosse dall’istante circa il mancato esercizio del proprio diritto di difesa, le intimate, riportandosi alla decisione della Commissione d’Appello, precisano come di “tali audizioni telefoniche e indagini suppletive non vi e traccia agli atti del procedimento disciplinare promosso nei confronti del De Meo”. Al contrario, nessuna audizione, seppur inizialmente disposta, e stata poi eseguita perche ritenuta successivamente non necessaria. Per altro verso, la Federazione e l’Associazione osservano come la perizia tecnica prodotta dal Dott. De Meo a sostegno delle proprie ragioni, o meglio “il dubbio insinuato dalle considerazioni di carattere tecnico espresse dalla difesa avversaria non sia sufficiente a scardinare l’attendibilita del materiale probatorio raccolto dall’organo inquirente dell’AIA”. Per due ordini di motivi: il primo. Parte istante “non ha sporto denuncia all’autorita competente, la sola in possesso degli adeguati strumenti tecnici e dei necessari poteri per accertare il reale accadimento dei fatti”. Il secondo. Il Dott. De Meo, una volta preso atto del contenuto delle mail, non ha “mai reso pubbliche esternazioni per rendere nota la propria estraneita rispetto alle comunicazioni che gli venivano attribuite”. Secondo la difesa delle intimate, infatti, “sarebbe stata doverosa una presa di distanze . una qualche forma di diffusione di informazioni chiarificatrici . da parte di un soggetto cui venga attribuita una corrispondenza che (in tesi) non lo riguardava e che poteva senza meno danneggiarlo”. Da ultimo, non puo non avere una certa rilevanza la circostanza che “l’autore delle email inviate agli associati dell’AIA di Foggia poteve disporre degli indirizzi di posta elettronica degli associati della Sezione, custoditi presso gli uffici della Presidenza”. Infine, la Federazione e l’Associazione osservano come non sia affatto eccessiva la sanzione inflitta all’istante. Cio perche i precedenti che hanno visto coinvolto il Dott. De Meo, diversamente da quanto dallo stesso riferito, non possono essere considerati di poco rilievo ed ininfluenti rispetto alla condotta oggi sanzionata. Inoltre, l’applicazione della recidiva non puo essere in alcun modo censurata, dal momento che “costituisce circostanza aggravante “l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”. 3. L’Arbitro Unico, in primo luogo, e tenuto a valutare l’eccezione sollevata dal ricorrente circa la carenza di giurisdizione in capo agli Organi disciplinari dell’A.I.A. L’eccezione e infondata. Motivo di carattere prettamente procedurale e, infatti, quello attinente alla violazione, secondo la tesi del Dott. De Meo, della ripartizione della potesta disciplinare tra Organi dell’A.I.A. e Organi della F.I.G.C. La ripartizione della potesta disciplinare e dettata dall’art. 3 del Regolamento A.I.A., il quale prevede espressamente che “1. Gli arbitri sono sottoposti alla potesta disciplinare degli Organi della giustizia sportiva della FIGC per le violazioni delle norme federali. 2. Sono invece sottoposti alla giurisdizione domestica dell’AIA per la violazione agli obblighi associativi specificatamente disciplinati dall’art. 40 commi terzo e quarto del presente regolamento e per la violazioni delle norme secondarie interne, purche le questioni non riguardino in alcun modo altri tesserati o societa della FIGC”. Ebbene, il ricorrente e stato deferito per le molteplici violazioni a lui ascritte ex art. 40 comma 1, comma 3 lett. b), c), o) e comma 4 lett. n) del Regolamento A.I.A. Le soprarichiamate violazioni, atteso il chiaro disposto dell’art. 3 del Regolamento A.I.A., sono assoggettate alla disciplina domestica dell’Associazione stessa, perche attinenti a obblighi specifici che debbono essere rispettati dai membri dell’Associazione. Inoltre, le violazioni per cui e stato deferito il Dott. De Meo non coinvolgono alcun tesserato esterno all’Associazione; anzi, le violazioni riguardano attività e questioni squisitamente interne all’A.I.A. perche attinenti all’attività elettore in seno alla Sezione di Foggia. Sul punto, l’Arbitro Unico condivide quanto affermato dalla Commissione di Disciplina di Appello dell’A.I.A., secondo la quale “le violazioni per cui si procede attengono esclusivamente ad obblighi e divieti caratteristici della posizione dell’Arbitro, e non integrano quella “violazione delle norme federali” che ai sensi dell’art. 3 comma 1 del Regolamento Associativo attribuirebbero la giurisdizione agli Organi della Giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio”. Per altro aspetto, il ricorrente ha eccepito la nullita del procedimento arbitrale, perche non avrebbe potuto esercitare esaustivamente nel corso dei precedenti gradi di giudizio il proprio diritto di difesa. L’Arbitro Unico, in accordo con un orientamento ormai da tempo cristallizzatosi nell’ambito del T.N.A.S., riconosce portata devolutiva all’odierno giudizio. Infatti, il Codice del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport conferisce al Collegio Arbitrale o all’Arbitro Unico il potere di riesaminare integralmente il merito della controversia. Conseguentemente, eventuali irregolarita procedurali, come quelle lamentate dal Dott. De Meo nel corso del precedente grado di giudizio, non comportano l’annullamento del provvedimento impugnato dal momento che il giudizio innanzi al T.N.A.S. permette alle parti di sanare l’eventuale vizio con una trattazione completa e nel merito della controversia per cui e lite. Sulla scorta di quanto sopra esposto, il potere riconosciuto all’Organo giudicante del T.N.A.S. permette all’odierno ricorrente di ottenere piena e completa tutela; in questa sede, nessun eventuale pregiudizio, derivante dai precedenti gradi di giudizio, potra in alcun modo inficiare l’operato dell’Arbitro Unico che indaghera ex novo nel merito della vicenda. Nel merito, l’Arbitro Unico rileva come, seguendo un principio oramai consolidato della giurisprudenza sportiva, esista un peculiare criterio di imputabilita del fatto commesso. Il T.N.A.S., in piu di una circostanza, ha avuto modo di affermare come non sia necessaria ne l’assoluta certezza dell’imputabilita ne, come nel sistema penale, il superamento del ragionevole dubbio. Pertanto, affinche un soggetto possa essere ritenuto responsabile di aver posto in essere una determinata condotta e si sufficiente un grado inferiore di certezza, rispetto al superamento del ragionevole dubbio, ma e pur sempre necessario che l’imputabilita poggi su indizi connotati dal carattere della gravita, precisione e concordanza al fine di ottenere un c.d. alto grado di probabilita che lo stesso soggetto abbia effettivamente posto in essere la condotta incriminata. Conseguentemente, l’Arbitro Unico deve effettuare un’attenta analisi di tutti gli elementi e di tutte le prove di cui si trova in possesso. Sulla scorta di cio, si ritiene che le condotte tenute dall’odierno istante integrino le violazioni contestate. Dalla documentazione allegata agli atti del presente giudizio l’Arbitro Unico ritiene che vi siano diversi indizi che riconducono in capo al Dott. De Meo l’imputabilita delle violazioni allo stesso contestate. In particolare, gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari delle mail erano custoditi presso gli uffici della presidenza della Sezione; appare davvero difficile che altra persona, se non proprio l’odierno ricorrente, sia potuta accedere presso gli anzidetti uffici e prendere/trasmettere agli indirizzi mail ivi custoditi le comunicazioni per cui e stato deferito il Dott. De Meo. Inoltre, non si puo non prendere in considerazione come lo scambio di corrispondenza elettronica tra il Dott. De Meo e il Signor Lobozzo, uno dei soggetti destinatari delle mail, contenga riferimenti specifici alla situazione interna alla Sezione di Foggia e, soprattutto, faccia riferimento a rapporti personali tra i due interlocutori. Tali circostanze escludono che soggetti terzi, rispetto all’odierno istante, potessero essere cosi ben a conoscenza delle vicende interne alla Sezione e, a maggior ragione, potessero conoscere aspetti privati del rapporto intercorrente tra il Dott. De Meo e il Signor Lobozzo. Per altro aspetto, poi, la circostanza che l’odierno istante non abbia mai provveduto a denunciare presso le competenti Autorita giudiziarie l’intromissione e violazione della privacy all’interno della propria corrispondenza e, in secondo luogo, che lo stesso non abbia mai preso posizione, discostandosene, rispetto al contenuto della comunicazioni che gli sono state attribuite, fa si che vi siano indizi gravi, precisi e concordanti a carico del Dott. De Meo. Conseguentemente, l’Arbitro Unico ritiene che nella vicenda de qua il ragionevole grado di certezza sia stato raggiunto. Sull’an della responsabilita dell’odierno istante, pertanto, l’Arbitro Unico reputa di non doversi discostare dalle considerazioni espresse nei precedenti gradi di giudizio. In relazione al quantum della sanzione, l’Arbitro Unico ritiene che la decisione impugnata meriti di essere riformata. A mente dell’art. 54, comma 1, del Regolamento A.I.A., “le sanzioni disciplinari applicabili, secondo l’ordine di gravita, sono: a) il rimprovero; b) la censura scritta; c) la sospensione sino ad un massimo di due anni; d) il ritiro della tessera”. Ebbene, l’Arbitro Unico ritiene che la sanzione ab origine da applicare al caso de quo non possa essere quella della sospensione di anni due dalle cariche associative. La condotta posta in essere dal Dott. De Meo, infatti, si ritiene non possa essere considerata cosi grave da far scattare il massimo della sanzione prevista in caso di sospensione. Infatti, non si puo sottacere la circostanza che nessuno dei destinatari delle mail abbia fatto denuncia presso le competenti autorita, anche sportive, circa il contenuto delle mail ricevute; addirittura, uno dei destinatari delle mail, sentito in sede di audizione, ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcuna mail dal Dott. De Meo. Tali circostanze parrebbero giustificare da sole la sanzione della sospensione di anni uno e mesi sei dalle cariche associative. Va da se, comunque, che la vicenda in oggetto non puo essere considerata come un unicum disciplinare nella storia associativa del Dott. De Meo. Conseguentemente, e giusto che al caso di specie debba essere applicato anche quanto previsto ex art. 7, comma 4, lett. c) delle Norme di Disciplina che prevede, tra le circostanza aggravanti, anche “l’esistenza di precedenti sanzioni disciplinari, anche non di recidiva specifica”. Pertanto, poiche le precedenti e diverse sanzioni avevano ad oggetto condotte diverse da quella per cui oggi e lite, e considerato che ab orgine la giusta sanzione da riconoscere ai danni dell’odierno intimato sarebbe stata quella della sospensione di anni uno e mesi sei dalla cariche associative, e riconosciuto comunque un comportamento recidivo del Dott. De Meo rispetto ai doveri ed obblighi di chiunque appartenente all’A.I.A., l’Arbitro Unico conferma la sanzione inflitta all’istante dalla Commissione di Disciplina Nazionale di anni due di sospensione, cosi calcolati: anni uno e mesi sei ex art. dell’art. 54, comma 1, del Regolamento A.I.A.; sei mesi quale recidiva ex art. 7, comma 4, lett. c) delle Norme di Disciplina. Le spese legali e di funzionamento dell’Arbitro Unico seguono il principio della parziale soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. L’Arbitro Unico, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, cosi provvede: 1. accoglie parzialmente la domanda di arbitrato e, per l’effetto, riduce ad anni 2 (due) la sanzione della sospensione per il Dott. Antonio De Meo; 2. condanna il Dott. Antonio De Meo al pagamento dei 2/3 delle spese di lite in favore della F.I.G.C. e dell’A.I.A. che liquida, per questa quota, in . 1.000,00 oltre IVA e C.P.A.; compensa il restante 1/3. 3. fermo il vincolo di solidarieta, pone a carico del Dott. Antonio De Meo il pagamento dei 2/3 degli onorari dell’Arbitro Unico; pone a carico della F.I.G.C. e dell’A.I.A. (in solido tra loro) il restante 1/3; liquida complessivamente gli onorari dell’Arbitro Unico in . 1.500,00 oltre accessori; 4. pone a carico del Dott. Antonio De Meo il pagamento dei 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport; pone carico della F.I.G.C. e dell’A.I.A. il restante 1/3; 5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport i diritti amministrativi versati dalle parti. Cosi deliberato in data 8 maggio 2014. F.to Maurizio Benincasa
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