COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 8/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTILENTI CALCIO AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CEPAGATTI RED DEVILS / CASTILENTI CALCIO, DISPUTATA IL 5/4/14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°54 DEL 17.4.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 8/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTILENTI CALCIO AVVERSO LA DECISIONI DEL G.S. DI CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA CEPAGATTI RED DEVILS / CASTILENTI CALCIO, DISPUTATA IL 5/4/14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. N°54 DEL 17.4.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castilenti ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. sulla base del rapporto del direttore di gara, nel quale quest'ultimo riferiva di avere portato a termine la gara con il punteggio di 3 – 3, dopo avere effettuato cinque minuti di recupero ed avere annullato una rete alla squadra ospite durante l’ultimo minuto di gioco.La società appellante ha dedotto l’erroneità del referto arbitrale sia in relazione al fatto che durante l’ultimo minuto di recupero era stato assegnato un calcio d’angolo in favore del Castilenti, anziché del Cepagatti, come si legge nel virgolettato dell’impugnata decisione, sia in quanto, sugli sviluppi di quel calcio d’angolo, l’odierna appellante aveva realizzato una rete convalidata dal direttore di gara, tanto da provocare le vivaci proteste dei giocatori del Cepagatti, al termine delle quali veniva decretata la fine dell’incontro. Negli spogliatoi, però, l’arbitro convocava i due capitani, spiegando loro di essersi sbagliato ad annullare la rete del 3 – 4 e che, alla luce di ciò, il risultato finale era di quello di parità. Ha concluso, pertanto, per la modifica e la conseguente assegnazione del risultato di 3 – 4 in proprio favore, stante la violazione dell’art. 5 del regolamento del gioco del calcio.Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento tenuto conto che l’arbitro, nel suo allegato al rapporto di gara, è stato molto preciso nella ricostruzione dei fatti, in quanto, secondo quanto dal medesimo riferito, durante l'ultimo minuto di recupero, sul risultato di 3 a 3, aveva assegnato un calcio d'angolo a favore del Castilenti e non del Cepagatti (come trascritto, per mero ed ininfluente errore materiale, sulla delibera del G.S. oggetto di impugnazione) sulla cui esecuzione aveva fischiato un fallo a favore della difesa, avendo rilevato blocchi irregolari in area; immediatamente dopo, però, la palla entrava in porta, provocando l'esultanza dei tesserati del Castilenti che avevano erroneamente interpretato il gesto del braccio teso verso il centrocampo, come a significare l’assegnazione del gol, anziché la direzione del calcio di punizione come, in realtà, accaduto. Nello spogliatoio, tuttavia, la situazione veniva chiarita alla presenza dei due Capitani, ribadendo loro che il fischio era avvenuto prima che la palla entrasse i porta e che, di conseguenza, la partita era terminata sul campo col punteggio di 3 – 3.Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice non può che essere confermata, in quanto la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai fini della decisone.Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,DELIBERAdi respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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