COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 15/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VOLTO SANTO MANOPPELLO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFCA FINO AL 31.12.2014 AI CALCIATORI D’ALESSANDRO DANIELE; ZAZZARA GIACOMO E RULLI MATTIA, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 30.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 50 del 3.4.2014 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 15/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VOLTO SANTO MANOPPELLO AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL G.S. (SQUALIFCA FINO AL 31.12.2014 AI CALCIATORI D’ALESSANDRO DANIELE; ZAZZARA GIACOMO E RULLI MATTIA, AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI € 1.000,00) IN RELAZIONE ALLA GARA VOLTO SANTO MANOPPELLO / GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 30.3.2014 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 50 del 3.4.2014 –COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Volto Santo Manoppello ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: al minuto 3º del 1º tempo, sostenitori della squadra locale facevano esplodere materiale pirotecnico all'esterno del terreno di gioco; - al minuto 25º del 1º tempo, alcuni sostenitori della società Volto Santo Manoppello, con il viso coperto, dall'esterno del terreno di gioco, colpivano con calci e pugni il retro della panchina della squadra ospite, determinando la sospensione della gara, da parte dell'arbitro, per circa 12 minuti; al minuto 1º del secondo tempo, gli stessi sostenitori del Volto Santo Manoppello, facevano esplodere materiale pirotecnico all'esterno del terreno di gioco, ma in prossimità della panchina della società Goriano Sicoli, provocando momentanea sordità e stordimento all'allenatore della squadra ospite, il quale a causa di ciò era costretto ad abbandonare l'impianto di gioco per sottoporsi alle cure mediche del caso. Anche in occasione di tale episodio, l'arbitro era costretto a sospendere la gara per circa dieci minuti; .... omissis …. al minuto 38º del 2º tempo, alla segnatura della terza rete da parte della società Goriano Sicoli, alcuni tifosi locali lanciavano un fumogeno all'interno del terreno di gioco e, successivamente invadevano il settore occupato dai sostenitori della squadra ospite, provocando una rissa tra le due tifoserie avversarie, sedata dall'intervento della Forza Pubblica; al minuto 44º del 2º tempo, il giocatore della società Volto Santo Manoppello …. omissis …. colpiva con un violento pugno al volto un calciatore della società Goriano Sicoli, facendolo cadere a terra. Nel mentre l'arbitro si accingeva a comminare l'espulsione all'autore del gesto violento, altri giocatori della squadra locale, colpivano violentemente con calci al volto ed all'addome il giocatore ospite …. omissis …. nel frattempo era rimasto a terra. Tra i giocatori della società Volto Santo Manoppello autori dell' aggressione violenta, l'arbitro riusciva ad identificare i sig.ri D'Alessandro Daniele, Rulli Mattia e Zazzara Giacomo, i quali si distinguevano per la particolare violenza. L'accaduto provocava la reazione dei giocatori della società Goriano Sicoli dando origine ad una colluttazione tra le due squadre che si protraeva per circa quattro minuti, determinando la sospensione definitiva della gara ad opera dell'arbitro sul punteggio di 3 a 2 a favore della società Goriano Sicoli …. “. Ha dedotto l’appellante, e ribadito in sede di audizione, che i calciatori D’Alessandro e Zazzara, durante lo svolgimento degli incresciosi incidenti avvenuti all’interno del rettangolo di gioco, erano lontani decine di metri dagli atleti coinvolti nella rissa come, peraltro, dichiarato dal Presidente della squadra ospite e dal calciatore colpito; ha invocato, inoltre, l’attenuante della provocazione in relazione alla sanzione del calciatore Rulli, tenuto conto che sarebbe intervenuto per correre in difesa di un compagno di squadra aggredito da più calciatori del Goriano Sicoli; ha chiesto, infine la riduzione dell’ammenda, posto che i dirigenti della società appellante si erano adoperati fattivamente per evitare che la situazione degenerasse e per riportare la calma. L’arbitro della gara, in sede si supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che i calciatori D’Alessandro e Zazzara erano coinvolti nella rissa avendo, anzi, attaccato in modo violento gli avversari, mentre la testimonianza del Presidente Di Clemente non poteva ritenersi attendibile, in quanto il medesimo, dopo essere rimasto frastornato dallo scoppio di un petardo vicino alla sua panchina, aveva fatto ricorso alle cure mediche non rientrando più sul terreno di gioco. Osserva la Commissione che la sola sanzione inflitta dal G.S. ai calciatori D’Alessandro e Zazzara, può essere lievemente ridotta sul presupposto che, il comportamento violento degli stessi, seppure di sicura gravità, non ha causato danni accertati all’avversario, stante l’assenza di documentazione probatoria al riguardo. Devono essere, invece, confermate, le altre sanzioni, come congrue ed adeguate rispetto ai comportamenti contestati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre le squalifiche inflitte ai calciatori D’Alessandro Daniele e Zazzara Giacomo fino al 30.9.2014, confermando nel resto le impugnate decisioni. Dispone restituirsi la tassa d’appello versata.
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