COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 15/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. COSTANTINI GIANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2014, ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO SUBEQUO , DISPUTATA IL 6.4.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°52 del 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°60 del 15/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL SIG. COSTANTINI GIANNI, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTELVECCHIO SUBEQUO, AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 30.11.2014, ADOTTATA NEI SUOI CONFRONTI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MONTICCHIO 88 / CASTELVECCHIO SUBEQUO , DISPUTATA IL 6.4.14 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, GIRONE “B” (C.U. N°52 del 10.4.14 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, il Sig. Gianni Costantini ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per avere, il medesimo, lanciato la sigaretta che stava fumando contro l’arbitro dopo essere stato allontanato nel corso del secondo tempo per eccessive proteste, e per avere, a fine gara strappato il rapportino di fine incontro, lanciandolo contro il viso dello stesso arbitro, mentre gli rivolgeva reiterate offese. L’appellante ha dedotto l’eccessività della sanzione, tenuto conto che i fatti contestati, sebbene rispondenti al vero, non erano stati inseriti nel corretto contesto in cui, in realtà, si erano svolti. Infatti, il dirigente, mentre lasciava il terreno di gioco, espulso per proteste nei confronti dell’arbitro, gettava la sigaretta che stava fumando ma, per il nervosismo, non controllando il gesto, la indirizzava involontariamente nei pressi del direttore di gara, mentre, per quanto riguarda il rapportino di fine gara, effettivamente veniva strappato e gettato in aria in modo di stizza ma perché il suo contenuto non rispondeva al reale svolgimento dei fatti, tanto è vero che lo stesso direttore di gara, successivamente, doveva riformularlo in modo corretto. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originali riferimenti, ribadendo la volontarietà del lancio della sigaretta nei propri confronti che, comunque, non lo aveva colpito, nonché la circostanza della riformulazione del rapporto in quanto errato. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta, non apparendo il comportamento del Costantini estremamente grave in considerazione del fatto che l’arbitro non è stato attinto dal lancio della sigaretta e che, il rapporto di gara, era evidentemente errato tanto da essere riformulato dall’arbitro, come dallo stesso ammesso. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione al dirigente Costantini Gianni fino al 30.9.2014, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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