COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°61 del 22/5/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / AVEZZANO, DISPUTATA IL 8.4.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 17.04.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°61 del 22/5/2014
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TAGLIACOZZO 1923 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TAGLIACOZZO / AVEZZANO, DISPUTATA IL 8.4.14 PER IL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI, GIRONE “A” (C.U. N°36 del 17.04.14 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Tagliacozzo 1923 ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. nei confronti della società in quanto propri tifosi intonavano cori razzisti nei confronti dei giocatori della Società Avezzano.
Ha dedotto l’appellante, e ribadito in sede di audizione, trattarsi della prima contestazione di tale genere nei confronti della società, onde, in applicazione del combinato disposto degli artt. 11, comma 3 e 18, comma 1, C.G.S., avrebbe dovuto trovare applicazione la sanzione minima ivi prevista. Ha concluso, pertanto, per l’applicazione, in riforma dell’impugnata decisione, della sanzione dell’obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori ovvero, in via subordinata di quella della squalifica del campo per una, o più giornate di gara, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti contestati.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. Come esattamente sostenuto dalla società appellante, trattasi, nella fattispecie, di un caso nel quale è stata applicata una sanzione conseguente ad una prima violazione della normativa richiamata. A parere di questa Commissione, considerata la natura della stessa violazione e la categoria di appartenenza della società, appare più appropriata la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata, ritenendo la Commissione che la presente sanzione più confacente al carattere educativo del campionato di pertinenza.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata decisione di squalificare per una giornata il campo di gioco della società A.S.D. Tagliacozzo 1923, disponendo restituirsi la tassa versata.
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