COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico del Signor Antonino Nicolò, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento AIA, per avere rivolto, a mezzo di e-mail, espressioni gravemente ingiuriose all’Addetto dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., mostrando poi ravvedimento, nel corso dell’audizione, per il suo scorretto comportamento posto in essere.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 145 DEL 06.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 25 a carico del Signor Antonino Nicolò, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento AIA, per avere rivolto, a mezzo di e-mail, espressioni gravemente ingiuriose all’Addetto dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., mostrando poi ravvedimento, nel corso dell’audizione, per il suo scorretto comportamento posto in essere. IL DEFERIMENTO Il Vice Procuratore Federale, Esaminati gli atti che hanno dato origine al procedimento n° 511/13-14 da cui si evince che: -In data 16.10.2013, l’Arbitro Antonino Nicolò, della Sezione AIA di Reggio Calabria, inviava una mail all’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C. intimando testualmente “GRANDISSIMI LADRI QUANDO PENSATE DI PAGARMI LE GARE AMATORIALI ED ALTRE, NON VI VERGOGNATE, È PASSATO UN ANNO” ; -il 18.10.2013, il Responsabile dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., signor Alessandro Fagnani, in riferimento alla predetta nota dell’Arbitro Nicolò, comunicava alla Responsabile dell’Amministrazione Finanze e Controllo della F.I.G.C., signora Laura Riposati, che, a quella data, non esistevano rimborsi inevasi a favore del predetto Arbitro, infatti allo stesso erano stati già liquidati tutti i rimborsi richiesti, relativi alle seguenti gare: del 27.01.2013 con pagamento del 29.05.2013; del 10.02.2013 con pagamento del 09.09.2013; del 17.02.2013 con pagamento del 09.09.2013; del 16.12.2012 con pagamento del 04.07.2013; del 20.04.2013 con pagamento del 29.07.2013 e del 17.11.2013 con pagamento dell’1.03.2013; mentre il rimborso relativo alla gara dell’ 1.12.2012 non era stato liquidato perché il CRA Calabria, soltanto alcuni giorni prima aveva provveduto all’invio della relativa nota spesa di detto Arbitro; -la signora Laura Riposati, lo stesso giorno, trasmetteva all’AIA la nota inviata dall’Arbitro Antonino Nicolò, contenente le gravi accuse per la presunta mancata ricezione dei pagamenti delle sue note spese, che, invece, gli erano state già tutte liquidate, ad eccezione di una, mai pervenuta all’Ufficio Rimborsi, trasmettendo anche il riepilogo degli estremi dei pagamenti; -il Segretario dell’AIA, signor Francesco Meloni, lo stesso giorno 18.10.2013, trasmetteva alla Procura dell’AIA la predetta documentazione intercorsa tra l’Arbitro Nicolò e l’Addetto dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., con preghiera di valutare nel merito le affermazioni ingiuriose ed immotivate espresse dallo stesso Arbitro; -in data 30.10.2013, il Segretario della Procura dell’AIA, signor Bruno Vetrone inviava, per quanto di competenza, alla Procura Federale della F.I.G.C., la mail del 18.10.2013, ricevuta dal Segretario dell’AIA, con cui questi gli aveva trasmesso la predetta corrispondenza intercorsa per posta elettronica tra l’Arbitro della sezione AIA di Reggio Calabria, signor Antonino Nicolò, e l’Addetto dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C. Alessandro Fagnani, riguardante specificatamente, il comportamento posto in essere dallo stesso Associato; Rilevato che, nel corso degli accertamenti, il Collaboratore della Procura Federale, signor Francesco De Domenico, ha ascoltato l’arbitro, Antonino Nicolò, il quale ha dichiarato: -di ricordare con amarezza e dispiacere l’invio della “sciagurata e-mail” all’ufficio rimborsi della F.I.G.C. e provava vergogna per il suo comportamento ingiurioso verso il predetto Ufficio; pertanto coglieva l’occasione per chiedere umilmente scusa a tutti ed in modo particolare al signor Alessandro Fagnani ed alla dottoressa Laura Riposati; -di avere scritto la predetta e-mail in un momento di sconforto che stava attraversando, per motivi economici familiari, che lo stavano affliggendo, promettendo che, per l’avvenire, mai più si sarebbe comportato in modo scorretto; -che sperava che le scuse espresse con l’audizione venissero accettate da tutti; Ritenuto che il comportamento gravemente ingiurioso espresso dall’arbitro Antonino Nicolò nei confronti degli addetti dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., anche se nel corso dell’audizione egli ha mostrato avvedimento per il suo comportamento posto in essere con il contenuto della nota di posta elettronica, integri, comunque, la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi dell’art. 1 , comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1 e 2, del regolamento AIA; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Col. Domenico Infante; Visto l'art. 32, comma 4, del C.G.S.; HA DEFERITO a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota del 10 marzo 2014, prot. nr. 4886/511f13-14/GT/dl, il Signor Antonino Nicolò, Arbitro della Sezione AIA di Reggio Calabria, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, delCodice di Giustizia Sportiva e dell’art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento AIA, per avere rivolto, a mezzo di e-mail, espressioni gravemente ingiuriose all’Addetto dell’Ufficio Rimborsi della F.I.G.C., mostrando poi ravvedimento, nel corso dell’audizione, per il suo scorretto comportamento posto in essere. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 5 maggio 2014, è comparso davanti a questa Commissione Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello; non è comparso il deferito. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste nei confronti del Signor Antonino Nicolò: -quattro mesi di sospensione I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell’illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata. In merito alla sanzione da irrogarsi, preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale irroga la seguente sanzione nei confronti del Signor Antonino Nicolò: -QUATTRO (4) mesi di sospensione.
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