COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 20 MAGGIO 2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della Società A.S. EUROPA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.30 SGS del 7.3.2014 (ammenda di € 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 DEL 20 MAGGIO 2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 114 della Società A.S. EUROPA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.30 SGS del 7.3.2014 (ammenda di € 400,00). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la società A.S. Europa nega ogni addebito ed in particolare afferma che nessuna delle persone ammesse in campo ha proferito offese o minacce all'indirizzo dell'arbitro, il quale non avrebbe subito alcuna aggressione o lancio di pietre.Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata, risulta al contrario che alcuni calciatori dell'A.S. Europa, identificati con certezza perché indossavano segni distintivi della squadra, unitamente a tifosi e ad un dirigente della società, riconosciuto nella persona di Filippelli Antonio, a fine gara proferivano offese nei confronti del direttore di gara che stava abbandonando lo spogliatoio dirigendosi verso la propria autovettura, e gli lanciavano pietre, per fortuna senza colpirlo. Non si configura invece un'aggressione, tant'è che l'arbitro poteva raggiungere la propria autovettura senza essere scortato o assistito da alcuno, ed il gruppo di facinorosi si allontanava autonomamente. La misura della sanzione dell'ammenda inflitta alla società appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e, considerata anche la categoria di appartenenza, può essere ridotta. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, riduce l'ammenda inflitta alla A.S. Europa ad € 150,00 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.
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