COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA I CITTÀ DI AGROPOLI DELL’11.05.2014 – PLAY-OFF ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 106. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL TRENTINARA – GARA REAL TRENTINARA I CITTÀ DI AGROPOLI DELL’11.05.2014 – PLAY-OFF ECCELLENZA La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 101 del 15.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Maggio Domenico, la sanzione della squalifica per tre giornate di gara, con la motivazione di aver colpito un calciatore della squadra avversaria con una manata al volto. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Real Trentinara ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Invero, da un’ accurata lettura degli atti ufficiali, nonché dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante, si evince chiaramente che il calciatore Maggio Domenico, nella fase d’interruzione della gara, per proteste varie, allontanava il calciatore avversario, ma senza colpirlo con una manata al volto. Questo Collegio ritiene, pertanto, di dover ridurre la sanzione della squalifica, a carico del nominato calciatore, ad una giornata di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Real Trentinara, di ridurre ad una giornata di gara l’impugnata squalifica a carico del calciatore Maggio Domenico; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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