COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 107. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FERROVIA CALCIO SCAFATI – GARA FERROVIA CALCIO SCAFATI I ANTICA TAURANIA C5 DEL 22.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 107. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FERROVIA CALCIO SCAFATI – GARA FERROVIA CALCIO SCAFATI I ANTICA TAURANIA C5 DEL 22.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, rileva l’ammissibilità dell’atto di impugnazione. Invero, il Giudice di prima istanza, nel momento in cui ha istruito la pratica, ha verificato che al ricorso non era stata allegata la ricevuta della raccomandata inviata alla controparte. Per tali motivi, ha dichiarato inammissibile il reclamo. La società reclamante, in seconda istanza, con proprio atto,formalizzato nei termini temporali, ha proposto appello avverso la citata delibera del Giudice Sportivo Territoriale, allegando la prescritta ricevuta, dichiarando, nel medesimo atto, di aver materialmente omesso di accluderla. Questo Collegio, nel rispetto del principio della salvezza degli atti, dispone che il fascicolo sia rimesso al Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Campania, per il conseguenziale riesame nel merito. P.Q.M. DELIBERAin accoglimento del reclamo proposto dalla società Ferrovia Calcio Scafati, di rimettere gli atti al G.S.T. del C.R. Campania, per il riesame del reclamo nel merito; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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