COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAPRIGLIA – GARA CAPRIGLIA SA I LA MENNOLA DEL 4.05.2014 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014
Delibere della Commissione Disciplinare
108. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO CAPRIGLIA – GARA CAPRIGLIA SA I LA MENNOLA DEL 4.05.2014 – 2^ CAT.
La C.D.T., visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato
Ufficiale del C.R. Campania, n. 99 dell’8.05.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico dei calciatori Apicella Alessio e Petrosino Salvador, la sanzione della squalifica per cinque giornate di gara, con la motivazione di “partecipazione a rissa”. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Capriglia ha impugnato le citate decisioni. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Invero, la società reclamante afferma, nel proprio atto d’impugnazione, che il calciatore Petrosino Salvador, dopo un fallo di giuoco, veniva aggredito da un calciatore della squadra avversaria e che il calciatore Apicella Alessio, viceversa è intervenuto solo per ripristinare una situazione di calma. La reclamate asserisce, inoltre, che non aveva alcun interesse ad alimentare la rissa, in quanto il risultato era favorevole alla propria squadra. Il referto del direttore di gara, che nel diritto sportivo configura fonte privilegiata di prova, riporta che si è verificata una rissa generale, alla quale hanno partecipato tutti i calciatori di entrambe le società, tale da determinare l’impossibilità di proseguire la gara, con reiterazione degli episodi di reciproca scorrettezza anche negli spogliatoi, nonostante gli sforzi dei dirigenti di entrambe le società di ripristinare una situazione di normalità. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Capriglia; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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