COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL LAURA 2008 – GARA SCIGLIATI CALCIO I REAL LAURA 2008 DEL 16.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 103 del 22.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 109. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO REAL LAURA 2008 – GARA SCIGLIATI CALCIO I REAL LAURA 2008 DEL 16.03.2014 – 3^ CAT. – DELEGAZIONE PROVINCIALE SALERNO La C.D.T., visti gli atti ufficiali; sentita, in seconda convocazione, la società, nella persona del suo rappresentante, che aveva presentato regolare richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro, nella riunione del 5.05.2014, con l’assistenza del Rappresentante del Comitato Regionale Arbitri; preso atto delle controdeduzioni, trasmesse da parte della società Scigliati Calcio; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Salerno, n. 39 del 31.04.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha disposto la ripetizione della gara. Con ricorso trasmesso, nei termini temporali prescritti, la società Real Laura 2008 ha proposto appello avverso la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante non può trovare accoglimento. Invero, anche se il direttore di gara ha ribadito, sia nel proprio rapporto che in sede di audizione presso questa C.D.T., di aver sospeso la gara non per la mancanza dei energia elettrica, ma bensì per essere stato spintonato da un calciatore della società ospitante, senza poterlo individuare per mancanza di luce, la gara poteva, ad avviso del G.S.T., essere ripresa tranquillamente, anche perché durante la breve interruzione dell’energia elettrica era giunto sul posto il Maresciallo dei Carabinieri. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, viceversa, l’arbitro decretava conclusa la gara mediante la definitiva sospensione, per aver subito, da parte di un calciatore della società ospitante (Scigliati Calcio), uno spintone durante l’interruzione dell’energia elettrica. Deve, dunque, concludersi per l’incongruità della decisione arbitrale, anche in ragione – come sottolineato dal G.S.T. della Delegazione Provinciale di Salerno – della presenza della forza pubblica. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo proposto dalla società Real Laura 2008; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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