COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BLUE LYONS – GARA RINASCITA AMINEI / BLUE LYONS DEL 23.03.2014 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 08.05.. 2014 Delibere della Commissione Disciplinare 101. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO BLUE LYONS – GARA RINASCITA AMINEI / BLUE LYONS DEL 23.03.2014 – 2^ CAT. La C.D.T., visti gli atti ufficiali; preso atto della dichiarazione inviata, a mezzo fax, da parte del direttore di gara, il quale, per motivi di lavoro, ha comunicato di non poter corrispondere alla convocazione (dopo essere stato presente, per il vero, a quella disposta per il 28 aprile scorso, in occasione della quale fu disposto il rinvio, in ragione dell’assenza del Rappresentante del C.R.A. Campania); letto il reclamo, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 83 del 27.03.2014, pag. 1988, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto, a carico del calciatore Autiero Alessandro, la sanzione della squalifica per sette giornate di gara per minacce all’arbitro e per averlo spintonato. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, nei termini temporali prescritti, la società Blue Lyons ha impugnato la citata decisione. La tesi difensiva della reclamante deve essere parzialmente accolta. Nella fattispecie, il nominato calciatore Autiero per vari minuti era intervenuto per impedire al direttore di gara di ammonire, per la seconda volta, un compagno di squadra. Questo Collegio, in conformità al principio dell’equa corrispondenza tra la sanzione e l’effettiva gravità dell’infrazione commessa, ritiene congruo ridurre la squalifica, a carico del nominato calciatore, a cinque giornate di gara. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Blue Lyons, di ridurre a cinque giornate di gara la squalifica a carico del nominato calciatore; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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