COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FALKGALILEO avverso squalifica per 3 giornate calc. KIEY NIMAKO ERNEST, per 4 giornate calc. BONDAVALLI MARCO, MORINA ARGJENT, MUSSINI LUCA e PATERLINI DAVIDE JUNIOR delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara FALKGALILEO – FOLGORE RUBIERA del 30.4.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 106 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. FALKGALILEO avverso squalifica per 3 giornate calc. KIEY NIMAKO ERNEST, per 4 giornate calc. BONDAVALLI MARCO, MORINA ARGJENT, MUSSINI LUCA e PATERLINI DAVIDE JUNIOR delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 43 del 30.4.2014 gara FALKGALILEO - FOLGORE RUBIERA del 30.4.2014 L'A.SD. FALKGALILEO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti facendo presente che : 1) circa il calc. KIEY ritiene corretta l'espulsione, ma sicuramente non per grave atto di violenza. Ha solo spintonato via, con fare deciso, un calciatore avversario, dal quale aveva ricevuto "punzecchiamenti", ricollegabili al fatto che è un giocatore di colore; 2) al fischio finale, un giocatore avversario avrebbe accennato (o forse anche effettuato) un abbassamento dei pantaloncini ed i calc. MUSSINI e PATERLINI gli si sono avvicinati apostrofandolo verbalmente e sono avvenuti alcuni strattonamenti; 3) contemporaneamente alcuni dirigenti ed atleti della panchina avversaria si sono avvicinati al calc. MORINA, con il quale, in precedenza, erano avvenuti battibecchi e si è così formato un gruppetto dove effettivamente strattonamenti e frasi irriguardose non sono mancati, ma assolutamente nessuno ha colpito con calci e pugni; 4) un dirigente locale si è avvicinato all'arbitro, per evitare proteste nei suoi confronti, e si è fatto aiutare dal calc. BONDAVALLI per dividere i giocatori in conflitto. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che : 1) il calc. KIEY NIMAKO veniva espulso per aver colpito con una gomitata al volto un giocatore avversario; 2) a fine gara i calc. BONDAVALLI, MORINA, MUSSINI e PATERLINI partecipavano ad una rissa con i giocatori avversari, con i quali scambiavano calci e pugni; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando in toto i provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it