COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA POL. JUNIOR CORIANO avverso squalifica al 30.11.2014 calc. SACCHI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 24.4.2014 gara DIEMEN – POL.JUNIOR CORIANO del 18.4.2014

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 14.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 108 RECLAMO PROPOSTO DA POL. JUNIOR CORIANO avverso squalifica al 30.11.2014 calc. SACCHI FEDERICO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 41 del 24.4.2014 gara DIEMEN - POL.JUNIOR CORIANO del 18.4.2014 La POL. JUNIOR CORIANO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento e, dopo aver fatto presente che il calc. SACCHI gioca in una squadra in cui sono presenti 4 extracomunitari "nella quale vi è sempre stata tanta amicizia e mai alcuno screzio", dichiara di ritenete "che soltanto un momento di nervosismo per il fallo subito, può avere provocato una qualsiasi parola offensiva. Il giocatore, ritenuta giusta l'espulsione, si è subito diretto verso gli spogliatoi silenziosamente e senza fare gesti inconsulti e, a fine gara, si scusava con l'arbitro. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc. SACCHI veniva espulso per aver rivolto frase di discriminazione razziale ad un giocatore avversario di colore; - considerato che l'art. 11, comma 2, del C.G.S. stabilisce che "il calciatore che commette una violazione del comma 1 è punito con la squalifica di almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato"; - ritenuto che nel caso di specie non si sia trattato di caso più grave, se non quello di avere indirizzato ad un giocatore avversario una frase comportante denigrazione e discriminazione razziale, come ipotizzato nel comma 1 del citato art. 11 del C.G.S., d e l i b e r a - di annullare la squalifica al 30.11.2014 del calc. SACCHI FEDERICO, infliggendo allo tesso la squalifica per 10 giornate di gara. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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