COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 109 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CASSINADRI SIMONE, sig. COSTI WALTER, Presidente A.C.D. Carpineti, A.C.D. CARPINETI – camp. I^ categoria e A.S.D. BAISO SECCHIA – camp. II^ categria

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 109 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL VICE PROCURATORE FEDERALE a carico calc. CASSINADRI SIMONE, sig. COSTI WALTER, Presidente A.C.D. Carpineti, A.C.D. CARPINETI - camp. I^ categoria e A.S.D. BAISO SECCHIA - camp. II^ categria Con nota 18.4.2014 n.6054/521, il Vice Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - il sig. CASSINADRI SIMONE, della violazione dell’ art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione alle disposizioni di cui all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F., per avere, scientemente disatteso al divieto per i Dirigenti di Società di tesserarsi quali calciatori per altre Società associate alla stessa Lega; - il sig. COSTI WALTER, Presidente dell’A.C.D. Carpineti, della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per avere omesso di esperire le necessarie verifiche presso i competenti uffici periferici della L.N.D., volte ad accertare l’esistenza di eventuali impedimenti di natura normativa al tesseramento quale calciatore del sig. Cassinadri Simone, già vincolato dall’inizio della s.s. 2013/2014, come Dirigente della Società A.S.D. Baiso Secchia; - la società A.C.D. CARPINETI, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1, del C.G.S., in relazione alla condotta violativa ascritta al summenzionato Suo Presidente e legale rappresentante sig. Costi Walter; - la società A.S.D. BAISO SECCHIA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2, per la condotta violativa ascritta al suo Dirigente sig. Cassinadri Simone. Effettuate ritualmente le notifiche i sigg.ri CASSINADRI, COSTI e l'A.C.D. CARPINETI hanno fatto pervenire memoria difensiva. I sigg. CASSINADRI, COSTI e l'A.C.D. CARPINETI, dianzi tutto, fanno presente che, antecedentemente alla segnalazione del Giudice Sportivo, con un esposto di autodenuncia alla Procura Federale avevano fatto presente l'anomalia riscontrata nel tesseramento del calc. Cassinadri e, tale situazione venne già esaminata nel dibattimento del 10.2.2014 presso la giudicante C.D., e risolta con sanzioni inappellabili. Tuttavia, la Procura Federale, con l'atto di incolpazione del presente deferimento, ha sua sponte, preso in esame i medesimi fatti su cui si è già formato un giudicato incontrovertibile, dando impulso ad un nuovo giudizio idoneo a porre in essere una gravissima e inaccettabile violazione del principio universalmente conosciuto come ne bis in idem. Nel precedente giudizio si era messa in evidenza la posizione del sig. CASSINADRI che, prima di tesserarsi per l'A.C.D. Carpineti, si era dimesso da dirigente dell'A.S.D. Baiso Secchia, a con lettera consegnata al Presidente di detta società, che si era impegnato a darne comunicazione al C.R.E.R.; purtroppo tale comunicazione non venne mai effettuata. Alla luce di quanto sopra, i sigg. CASSINADRI, COSTI e l'A.S.D. CARPINETI chiedono di essere prosciolti dagli addebiti mossi nei loro confronti, in quanto, come detto, la giudicante Commissione Disciplinare in ordine al tesseramento del sig. CASSINADRI, ritenne congrue le sanzioni inappellabili con sentenza del 10.2.2014. E' presente un delegato del sig. COSTI e dell' l'A.S.D. CARPINETI, assistito da persona di fiducia. Il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, fatti gli opportuni accertamenti, chiede il proscioglimento delle parti , in relazione a quanto esposto dalle stesse nella memoria depositata circa il procedimento del 10.2.2014 presso la giudicante Commissione Disciplinare. La Commissione, - letto il deferimento e la memoria presentata dalle parti; - sentita la richiesta del Rappresentante della Procura Federale; - sulla scorta del principio del "ne bis in idem", d e l i b e r a - di considerare, e per questo, dichiarare improcedibile e/o inammissibile il presente deferimento. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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