COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 110 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. PRATI ELISA, tesserata A.S.D. Reggiana Calcio Femminile, sig.ra GIRGENTI ANNA, dirigente A.S.D. Reggiana Calcio Femminile e A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE – camp. Serie C

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 110 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE a carico calc. PRATI ELISA, tesserata A.S.D. Reggiana Calcio Femminile, sig.ra GIRGENTI ANNA, dirigente A.S.D. Reggiana Calcio Femminile e A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE - camp. Serie C Con nota 19.3.2014 n. 5161-632, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. le parti sopra indicate, perché rispondano : - la sig.ra PRATI ELISA della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva, nelle file dell’A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE, in data 6.10.2013, la gara Reggiana Calcio Femminile - Crociati valevole per il campionato Regionale Femminile Serie C, senza averne titolo, perché in detto periodo non risultava ancora tesserata per detta società, bensì con altra compagine (Olimpia Vignola Calcio Femminile); - la sig.ra GIRGENTI ANNA della violazione di cui all’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva e delle norme in materia di tesseramento, per avere sottoscritto, in data 6.10.2013 la distinta gara Reggiana Calcio Femminile - Crociati in cui dichiarava che le giocatrici ivi menzionate erano regolarmente tesserate e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado la calciatrice Prati Elisa non ne avesse titolo; - la società A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto qualsiasi attività nell’interesse della società, così come previsto dall’art. 1, comma 5, del C.G.S. Effettuare ritualmente le notifiche, l'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE ha fatto richiesta di audizione ed è presente all'odierno dibattimento. Preliminarmente, il Rappresentante della Procura Federale, dr. VINCENZO POSTIGLIONE, informa di essersi accordato con il rappresentante dell'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE per l'applicazione dell'istituto del patteggiamento, ai sensi degli artt. 23 e 24 del C.G.S., per una ammenda di € 220, anziché € 500 come sanzione base. Di poi, dopo disamina dei fatti contestati, chiede che venga riconosciuta la responsabilità delle parti deferite con la squalifica per 1 giornata di gara per la calc. PRATI ELISA, con la inibizione per mesi 1 per la sig.ra GIRGENTI ANNA e con la penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2014/2015, per l'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE. La Commissione, - letto il deferimento; - sentito il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuta congrua la sanzione dell'ammenda a carico dell'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE, con ordinanza non impugnabile, ex artt. 23 e 24 del C.G.S.; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integri le violazioni alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18, 19, 23 e 24 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere : alla calc. PRATI ELISA 1 giornata di squalifica, alla sig.ra GIRGENTI ANNA la inibizione per 1 mese ed all'A.S.D. REGGIANA CALCIO FEMMINILE l'ammenda di € 220 e la penalizzazione di un punto in classifica, da scontare nella prossima stagione sportiva 2014/2015. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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