COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare 112 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE avverso ammenda € 1.000 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2014 gara MEDESANESE – CALCIOCASALESE del 4.5.2014
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 21.05.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
112 RECLAMO PROPOSTO DA S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE avverso ammenda € 1.000 delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 44 del 7.5.2014
gara MEDESANESE - CALCIOCASALESE del 4.5.2014
La S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che "i nostri tesserati presenti all'incontro non hanno ravvisato espressioni di discriminazione razziale da parte dei sostenitori dell'Unione Calciocasalese nei confronti di un giocatore avversario. Diversamente, hanno riscontrato la presenza, nel pubblico, di un giocatore, non meglio identificato, tesserato per una società estranea alla gara in atto. La scrivente società propone di valutare congruamente la circostanza per cui trattandosi di una gara in trasferta, non
sussiste, a livello federale, l'obbligo di presenza sul posto di nostri dirigenti addetti al servizio sostitutivo di forza pubblica. Chiede l'annullamento, ovvero la riduzione, dell'ammenda. La Commissione,
- visti gli atti ufficiali; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimento, ha ribadito che un sostenitore della S.S.D.Unione Calciocasalese, identificato come tale perché, insieme ad altri tifosi, nel corso della gara aveva rivolto frasi ironiche e beffarde all'indirizzo dello stesso calciatore di colore dell'U.S.D. Medesanese, cui il predetto sostenitore indirizzava, a fine gara, una frase di contenuto di discriminazione razziale; - visti gli art. 16 bis e 19 del C.G.S., d e l i b e r a
- di confermare l'ammenda di € 1.000 a carico della S.S.D. UNIONE CALCIOCASALESE, disponendo che l'esecuzione di detta sanzione sia sospesa per anni 1, con l'avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell'ambito di detto periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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