• Stagione sportiva: 2013/2014
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.4.2016 A CARICO DEL DIRIGENTE FRANCOCCI FRANCO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.9.2014 A CARICO DEL L’ASSISTENTE DI GIACOMO DOMENICO, DI SQUALIFICA FINO
AL 31.12.2017 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS PIERPAOLO, DI SQUALIFICA
FINO AL 30.4.2017 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA
PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE,
SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014
(Gara: REAL ANGUILLARA C5 – REAL BRACCIANO del 5.4.2014 – Campionato III Categoria
Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL ANGUILLARA C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI
PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.4.2016 A CARICO DEL DIRIGENTE FRANCOCCI FRANCO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.9.2014 A CARICO DEL L’ASSISTENTE DI GIACOMO DOMENICO, DI SQUALIFICA FINO
AL 31.12.2017 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS PIERPAOLO, DI SQUALIFICA
FINO AL 30.4.2017 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA
PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE,
SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014
(Gara: REAL ANGUILLARA C5 – REAL BRACCIANO del 5.4.2014 – Campionato III Categoria
Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta la Società, osserva:
la reclamante esclude che i propri tesserati abbiano avuto alcun contatto fisico con l’arbitro, vero
essendo, al contrario, che essi , in occasione della rete avversaria, si sarebbero limitati soltanto a
protestare, se pur in maniera veemente.
Per tale motivo la ricorrente ritiene pertanto del tutto ingiustificata la decisione dell’arbitro di
proseguire la gara pro forma, gara che si è invece conclusa regolarmente con in punteggio di 1 –
1, risultato questo da omologare.
Si è quindi chiesta la revoca del provvedimento di perdita della gara e dell’ammenda di € 150,
nonché l’annullamento, ovverso la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati, ritenute
eccessive e del tutto sproporzionate rispetto all’entità dei fatti.
Nel rapporto di gara e relativo supplemento, atti che, come noto, costituiscono fonte di prova
privilegiata e degna di fede, l’arbitro ha descritto in maniera precisa e dettagliata i comportamenti
posti in essere dai tesserati della Società REAL ANGUILLARA, al 34mo del secondo tempo, in
occasione della convalida della rete del REAL BRACCIANO. In particolare ha riferito che il
calciatore n. 6 DE ANGELIS PIERPAOLO, si avvicinava di corsa e lo spintonava al petto con forza,
facendolo indietreggiare per circa 5 metri, e lo colpiva poi con una testata che gli provocava dolore.
Subito dopo, numerosi calciatori della Società REAL ANGUILLARA – tra i quali l’arbitro
riconosceva il n. 9 GUIDUCCI FRANCESCO, il n. 10 SCOPPETTI GIANLUCA, il n. 13 BOZZI
ALESSANDRO, il n. 2 DE MARCO MIRKO, il n. 11 PETRICARA DANIELE e il n. 16 PROIETTI
MAURIZIO – correvano verso di lui protestando a gran voce, spingendolo e rivolgendogli insulti.
A tale gruppo si aggiungeva inoltre l’assistente di parte DI GIACOMO DOMENICO, il quale lo
strattonava per la divisa, spintonandolo con forza e facendolo indietreggiare di alcuni metri.
Nell’occasione, il calciatore BOZZI ALESSANDRO, che lo aveva già insultato e minacciato, lo
colpiva inoltre con un violentissimo calcio sul ginocchio, provocandogli un forte e persistente
dolore. Nel contempo, il Dirigente FRANCOCCI FRANCO, già allontanato in precedenza per
insulti e minacce all’arbitro, rientrava indebitamente sul terreno di gioco e lo colpiva con una
violenta spinta sul petto, provocandogli forte dolore, e rivolgendogli nuovamente pesanti insluti e
gravi minacce. A quel punto l’arbitro, valutata la situazione di pericolo , ometteva di assumere i
provvedimenti disciplinari del caso e decideva quindi di far proseguire la gara pro forma, per
evitare di mettere a rischio la propria incolumità.
Ha precisato infine il Direttore di gara che, mentre rientrava nello spogliatoio, persone non
identificate e non in lista, che si trovavano nella zona antistante gli spogliatoi, gli rivolgevano
ingiurie e minacce, con atteggiamento esagitato e violento, sicchè egli si vedeva costretto a
richiedere l’intervento dei Carabinieri, che giunti sul posto, ristabilivano la calma, dopo aver
raccolto le generalità di alcuni presenti.
Alla luce dei fatti descritti nel referto arbitrale, questa Commissione, ritiene innanzitutto pienamente
giustificata la decisione dell’arbitro che, circondato minacciosamente da quasi tutti i giocatori della
Società REAL ANGUILLARA, che lo incalzavano e spingevano, e colpito inoltre da una forte
testata e poi da un violentissimo calcio al ginocchio, ha considerato concluso l’incontro in quel
momento, proseguendo la gara pro forma fino al 90mo minuto per tutelare la propria incolumità.
Va confermata l’ammenda di € 150 a carico della Società REAL ANGILLARA, per la presenza,
nella zona antistanti gli spogliatoi, di persone non autorizzate che insultavano l’arbitro con
atteggiamento minaccioso. Devono considerarsi, inoltre, del tutto congrue e adeguate, per la
gravità dei loro comportamenti violenti, sia l’inibizione inflitta al Dirigente FRANCOCCI, che la
squalifica cominata al calciatore BOZZI.
Andrà inoltre confermata altresì la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori GUIDOCCI
FRANCESCO, PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO e DE
MARCO MIRKO, per gli insulti e l’atteggiamento minaccioso osservato nei confronti dell’arbitro.
Pur ribadendo l’intollerabilità dei loro comportamenti, si ritiene invece di rivisitare parzialmente,
come da dispositivo, le sanzioni irrogate dall’assistente di parte DI GIACOMO e al calciatore DE
ANGELIS.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di confermare la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e l’ammenda
di € 150,00 a carico della Società REAL ANGUILLARA C5;
di confermare l’inibizione fino al 30.4.2016 a carico del Dirigente FRANCOCCI FRANCO;
di ridurre l’inibizione al 30.6.2014 a carico dell’assistente di parte DI GIACOMO DOMENICO; di ridurre la squalifica al 30.6.2017 a carico del calciatore DE ANGELIS PIERPAOLO;
di confermare la squialifica fino al 30.4.2017 a carico del calciatore BOZZI ALESSANDRO.
Di confermare la squalifica per 3 gare a carico dei calciatori GUIDOCCI FRANCESCO,
PERTICARA DANIELE, SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO, così
come già anticipato sul C.U. n. 231 del 28.1.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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PERDITA DELLA GARA E AMMENDA DI € 150 A PROPRIO CARICO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.4.2016 A CARICO DEL DIRIGENTE FRANCOCCI FRANCO, DI INIBIZIONE FINO AL
30.9.2014 A CARICO DEL L’ASSISTENTE DI GIACOMO DOMENICO, DI SQUALIFICA FINO
AL 31.12.2017 A CARICO DEL CALCIATORE DE ANGELIS PIERPAOLO, DI SQUALIFICA
FINO AL 30.4.2017 A CARICO DEL CALCIATORE BOZZI ALESSANDRO E DI SQUALIFICA
PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GUIDOCCI FRANCESCO, PERTICARA DANIELE,
SCOPPETTI GIANLUCA, PROIETTI MARCO E DE MARCO MIRKO ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014
(Gara: REAL ANGUILLARA C5 – REAL BRACCIANO del 5.4.2014 – Campionato III Categoria
Roma)"