COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE REANDA CARLO MARIA (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014 (Gara: VIS ROMA NUOVA – NAVY JUNIORS del 6.4.2014 – Campionato Jun. Prov. Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL CALCIATORE REANDA CARLO MARIA (TESS. NAVY JUNIORS) AVVERSO
IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2014 ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 64 DEL 10.4.2014
(Gara: VIS ROMA NUOVA – NAVY JUNIORS del 6.4.2014 – Campionato Jun. Prov. Roma)
La Commissione disciplinare territoriale ,
visto il reclamo in epigrafe,
esaminati gli atti ufficiali,
ascoltata la parte ricorrente,
osserva quanto segue:
Dal referto di gara emerge che al 30’ del secondo tempo , il n.9 della Società Navy Juniors , Carlo
Maria Reanda, dopo l’espulsione di un compagno di squadra, si avvicinava all’arbitro afferrandolo
per un braccio al fine di impedirgli la notifica del provvedimento disciplinare, non riuscendovi lo
strattonava per la maglia.
Alla notifica dello stesso provvedimento, gli rivolgeva frasi minacciose ed offensive.
Inoltre nell’abbandonare il terreno di gioco, il Reanda reiterava il suo comportamento con ulteriori
minacce ed offese.
Il ricorrente, nel corso della audizione , dando una versione attenuata dei fatti, ribadiva le sue
ragioni esposte pure nel proprio atto introduttivo, escludendo, in occasione di alcune proteste
collettive per una decisione avversa assunta nei confronti della sua squadra, di non aver avuto
alcun contatto fisico con l’arbitro, tanto meno di avergli rivolto minacce o insulti.
Pertanto, ritenendo ingiusto ed eccessiva la sanzione disciplinare inflitta nei suoi confronti,
avvenuta per uno scambio di persona e per eventi tra la’ltro avvenuti dopo la sua effettiva
espulsione, ne chiedeva la sua revisione.
Il ricorso può essere parzialmente accolto.
In proposito , pur considerando il comportamento del giocatore in questione meritevole di ampia
censura , (in relazione all’atteggiamento estremamente offensivo e minaccioso, reiteratamente
posto nei confronti del direttore di gara) si ritiene che il comportamento del Renda Carlo Maria,
possa, in parte, ricondursi ad una impetuosa , eccessiva e scomposta reazione di disappunto nei
confronti dell’arbitro , scaturito da un provvedimento disciplinare avverso sia alla sua squadra che
alla sua stessa persona e che pertanto la squalifica a suo carico possa essere lievemente ridotta.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore REANDA CARLO MARIA al
30.9.2014, , così come già anticipato sul C.U. n. 231 del 28.1.2014.
La tassa reclamo va restituita.
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