COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLI MANUEL E DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014 (Gara: BELLEGRA OLEVANO – REAL MONTELANICO del 6.4.2014 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTELANICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
SQUALIFICA FINO AL 30.6.2016 A CARICO DEL CALCIATORE NAPOLI MANUEL E
DELL’AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 216 DEL 10.4.2014
(Gara: BELLEGRA OLEVANO – REAL MONTELANICO del 6.4.2014 – Campionato II
Categoria)
La Società REAL MONTELANICO ricorre avverso le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo,
ritenendo le stesse sproporzionate rispetto a quanto accaduto nel corso della gara indicata in
oggetto.
La ricorrente, pur riconoscendo che il gesto del claciatore NAPOLI MANUEL è da considerarsi
censurabile sotto ogni aspetto, tanto che è stato redarguito dall’intera Società, non può accettare
la sanzione inflittagli sulla base di quanto refertato dall’arbitro. Riferisce la Società REAL
MONTELANICO che il calciatore in argomento si avvicinava, a fine gara, all’arbitro e con la mano
sinistra colpiva al viso l’arbitro con un leggero “buffetto”. Si recava, successivamente, con il
dirigente nello spgoliatoio dell’arbitro, il quale rifiutava l’incontro, non accettando nemmeno le
scuse del claciatore.
In merito poi a quanto asserito dall’arbitro che, a fine gara, alcune persone sostavano
indebitamente nella zona antistante gli spogliatoi, precisa la ricorrente che in quella zona, previa
autorizzazione, era stata data l’opportunità di parcheggiare il pullman sul quale calciatori e tifosi al
seguito della squadra, avrebbero dovuto prendere posto, motivo per cui il transito in quella zona
era praticamente obbligatorio.
Chiede, in conclusione, la Società REAL MONTELANICO, una rivisitazione delle sanzioni
comminatigli.
Questa Commissione, dopo aver letto il contenuto del referto arbitrale, che come noto, è da
considerarsi fonte unica e privilegiata di prova, si è resa conto che il gesto compiuto dal calciatore
NAPOLI MANUEL, così come riportato dal Giudice Sportivo di prime cure, è stato di natura diversa
rispetto a quanto ha sostenuto la reclamante. Infatti dalla letture del rapporto arbitrale appare chiaro che il NAPOLI, si avvicinava all’arbitro
colpendolo con uno schiaffo sulla guancia, dopo averlo bloccato con una mano sulla spalla.
Pur tuttavia questa Commissione ritiene che, tenuto conto degli degli abituali parametri adottati in
casi analoghi, la sanzione nei confronti del calciatore NAPOLI MANUEL possa essere lievemente
ridimensionata, mentre per quanto attiene l’ammenda comminata alla reclamante si è dell’avviso
che la stessa possa essere revocata, alla luce delle precisazioni fornite dalla reclamante stessa.
In considerazione di tutto ciò, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo riducendo la squalifica del calciatore NAPOLI MANUEL al 31.12.2015 e di
revocare l’ammenda di € 100,00 (e non di confermarla, come erroneamente pubblicato sul C.U. n.
235 del 2.5.2014).
La tassa reclamo va restituita.
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