COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 SGS DEL 10.4.2014 (Gara: PESCATORI OSTIA – MONTESPACCATO del 6.4.2014 – Campionato Allievi Regionali)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ PESCATORI OSTIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 300 A PROPRIO CARICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 94 SGS DEL 10.4.2014 (Gara: PESCATORI OSTIA – MONTESPACCATO del 6.4.2014 – Campionato Allievi Regionali) La Commissione Disciplinare, preliminarmente dichiara inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica per 2 gare a carico del calciatore TORTOLANO SIMONE, la squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore LAZZARI ALFONSO e la squalifica fino al 2.5.2014 a carico dell’Assistente di parte FRANCHI FEDERICO in quanto non impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Circa l’ammenda di € 300,00 comminata alla ricorrente in primo grado, si osserva che, dalla lettura degli atti ufficiali, non può rilevarsi la consistenza numerica dei tifosi entrati sul terreno di gioco, per cui la sanzione può essere lievemente ridimensionata. Stante quanto sopra, questa Commissione DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto riguarda la squalifica per 2 gare a carico del calciatore TORTOLANO SIMONE, la squalifica per 3 gare a carico dell’allenatore LAZZARI ALFONSO e la squalifica fino al 2.5.2014 a carico dell’Assistente di parte FRANCHI FEDERICO in quanto non impugnabili in alcuna sede, ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. Di accogliere il reclamo riducendo l’ammenda a carico della Società PESCATORI OSTIA ad € 200,00, come già anticipato sul C.U. n. 235 del 2.5.2014. La tassa reclamo va restituita.
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