COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BIFERARI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 65 DEL 20.3.2014 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA del 15.3.2014 – Campionato Jun. Prov. Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 240/CDT del 09/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA 2005 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 6.6.2014 A CARICO DEL CALCIATORE BIFERARI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 65 DEL 20.3.2014 (Gara: VASANELLO – COMPAGNIA PORTUALE CIVITAVECCHIA del 15.3.2014 – Campionato Jun. Prov. Viterbo) La Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo. La tassa reclamo va incamerata. In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.
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