COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS FONDI C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 15.5.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLE GAETANO, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONGIOVANNI CLAUDIO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORE GUGLIETTA LEOPOLDO, CONTE FERDINANDO, E CAPOTOSTO ANTONELLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 10.4.2014 (Gara: VIRTUS FONDI C5 – FORMIA 1905 del 5.4.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie d Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIRTUS FONDI C5 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 100 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI INIBIZIONE FINO AL 15.5.2014 A CARICO DEL DIRIGENTE ERCOLE GAETANO, DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANTONGIOVANNI CLAUDIO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEI CALCIATORE GUGLIETTA LEOPOLDO, CONTE FERDINANDO, E CAPOTOSTO ANTONELLO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 65 DEL 10.4.2014 (Gara: VIRTUS FONDI C5 – FORMIA 1905 del 5.4.2014 – Campionato Calcio a 5 Serie d Latina) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società A.S.D. VIRTUS FONDI C5 nelle considerazioni poste in essere con il presente ricorso, chiede una rivisitazione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati indicati in epigrafe, ritenendole sproporzionate rispetto ai fatti accaduti in campo. Questa Commissione precisa, preliminarmente, che le norme regolamentari al riguardo, non consentono, in questa sede, un confronto diretto tra l’arbitro, il Giudice Sportivo ed i responsabili delle violazioni loro ascritte. In merito al contenuto del reclamo presentato, la ricorrente pone all’attenzione che l’allenatore della squadra avversaria, assumeva continuamente comportamenti scorretti ed ingiuriosi all’indirizzo del tecnico della reclamante, ed istigava i propri calciatori ad attuare un gioco violento nei confronti dei calciatori avversari. In conseguenza di tali comportamenti, accadevano poi gli episodi che hanno visto coinvolti diversi calciatori e dirigenti di entrambe le squadre, e che sono stati riportati dal direttore di gara nel proprio rapporto, però, secondo la ricorrente, non del tutto rispondenti al vero. Questa Commissione ha analizzato nei vari dettagli l’andamento dei fatti, verificando il contenuto del rapporto arbitrale, dall’esame del quale, in effetti, si evince con assoluta certezza, che i responsabili sono stati giustamente sanzionati dal competente Giudice Sportivo, in relazione ai loro comportamenti. Infatti risulta che l’allenatore ANTONGIOVANNI CLAUDIO colpica con calci, pugni e gomitate sul viso un avversario, mentre i calciatori GUGLIETTA LEOPOLDO, CONTE FERDINANDO e CAPOTOSTO ANTONELLO ed il Dirigente ERCOLE GAETANO, partecipavano ad una zuffa generale conpendo con calci, pugni e sputi gli avversari.Detto tutto ciò, non possono essere condivise, nemmeno parzialmente, da questa Commissione, le argomentazioni avanzate dalla ricorrente e che quindi si ribadisce che sono del tutto congrue le sanzioni inflitte ai soggetti indicati in epigrafe, confermando, altresì, anche l’importo dell’ammenda comminata. Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo, così come anticipato sul C.U. n. 240 del 9.5.2014. La tassa reclamo va incamerata.
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