COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 180 DEL 6-3-2014 IN MERITO ALLA GARA REAL COLLE SALARIO – SAN SATURNINO DEL 12-1-2014 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 30.4.2014 IN MERITO ALLA GARA COMUNALE NAZZANO – REAL COLLE SALARIO DEL 6.4.2014 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 245/CDT del 16/05/2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 180 DEL 6-3-2014 IN MERITO ALLA GARA REAL COLLE SALARIO – SAN SATURNINO DEL 12-1-2014 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
RECLAMO DELLA SOCIETA’ COMUNALE NAZZANO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 234 DEL 30.4.2014 IN MERITO ALLA GARA COMUNALE NAZZANO – REAL COLLE SALARIO DEL 6.4.2014 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA
La Commissione Disciplinare, riuniti per connessione i reclami, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva: con le delibere impugnate, il Giudice di primo grado respingeva i reclami proposti dalla società San Saturnino e Comunale Nazzano per posizione irregolare di alcuni calciatori schierati dal Real Colle Salario nella gara in epigrafe. Il Giudice, in particolare, operava la verifica, tra gli altri, sul calciatore ELOURANI Joussef, che le reclamanti sostenevano non aver ottemperato alla normativa che regola il tesseramento dei calciatori non comunitari, e ne rilevava la regolarità della posizione in quanto risultante all’Ufficio Tesseramenti come tesserato di nazionalità italiana (status 3) . Insiste nel gravame la Società SAN SATURNINO, aggiungendo ulteriori elementi atti ad avvalorare la tesi esposta in entrambi i gradi di giudizio e ribadendo il contenuto del reclamo di secondo grado anche in sede di audizione diretta presso la commissione. Così anche, in sede di audizione, la Società COMUNALE NAZZANO.
La società Real Colle Salario rimaneva totalmente silente. I reclami sono fondati. La Commissione ha acquisito sia il certificato di residenza che la fotocopia del documento di identità del calciatore Elourani Joussef che è risultato essere di nazionalità marocchina e di essere nato a Casablanca (Marocco). Nella richiesta di tesseramento si esponeva invece, da parte della società Real Colle Salario che il calciatore fosse di nazionalità italiana e fosse nato a Lampedusa . E’ quindi evidente che il calciatore ha ottenuto il tesseramento con status 3 (calciatore non professionista di nazionalità italiana) solo in forza di una evidente alterazione di stato, sia nel luogo di nascita che nella cittadinanza, tesseramento che non avrebbe potuto ottenere con la semplice trasmissione del modulo in questione se invece avesse dichiarato il vero, in quanto il tesseramento dei calciatori non comunitari necessita di altra documentazione a corredo e decorre solo dalla autorizzazione concessa dalla Federazione. La posizione del calciatore nelle gare in questione è quindi irregolare e ne consegue l’accoglimento dei reclami. La scoperta dell’evidente falso commesso nella compilazione della richiesta di tesseramento volta ad eludere le norme sul tesseramento comporta la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza, anche in riferimento alla potenziale posizione irregolare del calciatore in tutte le gara giocate anteriormente a quella in contestazione. Va altresì trasmessa la decisione e copia dei documenti acquisiti all’Ufficio Tesseramenti affinchè provveda alla revoca del tesseramento in questione. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare territoriale DELIBERA
Di accogliere i reclami in epigrafe e per l’effetto di irrogare alla società Real Colle Salario la punizione sportiva della perdita delle sottoelencate gare del Campionato di II Categoria con il punteggio di 0 a 3: REAL COLLE SALARIO – SAN SATURNINO del 12.1.2014 COMUNALE NAZZANO – REAL COLLESALARIO del 6.4.2014. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per le motivazioni in premessa e per quanto di competenza. Di trasmettere gli atti all’Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. affinchè provveda alla revoca del tesseramento del calciatore Elourani Joussef. La tassa reclamo va restituita.
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