COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 249/CDT del 23/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DELL’ALLENATORE COLAPIETRO GAETANO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SALZANO MASSIMO, DI SQUALIFICA PER 9 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI ANDREA E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAZARI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 72 DEL 17.4.2014 (Gara: REAL CANEPINA – DLF CIVITAVECCHIA del 13.4.2014 – Campionato Calcio Allievi Provinciali di VITERBO)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 249/CDT del 23/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ DLF CIVITAVECCHIA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE, DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 A CARICO DELL’ALLENATORE COLAPIETRO GAETANO, DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2014 A CARICO DEL MASSAGGIATORE SALZANO MASSIMO, DI SQUALIFICA PER 9 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CATALDI ANDREA E DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FAZARI ALESSIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N. 72 DEL 17.4.2014 (Gara: REAL CANEPINA – DLF CIVITAVECCHIA del 13.4.2014 – Campionato Calcio Allievi Provinciali di VITERBO) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe ed esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la reclamante, osserva: la Società DLF CIVITAVECCHIA, lamenta l’eccessività delle sanzioni inflitte in primo grado ai propri tesserati e dell’ammenta comminatale, assumendo che l’Allenatore COLAPIETRO ed il massaggiatore SALZANO sarebbero intervenuti per riportare la calma sul terreno di gioco, e non epr partecipare alla zuffa tra le squadre. Circa i calciatori CATALDI e FAZARI, la ricorrente chiede una riduzione delle squalifiche loro inflitte, ritenendole troppo severe in relazione agli episodi addebitati. Per quanto riguarda l’ammenta, la Società DLF CIVITAVECCHIA, sottendendo la responsabilità della Società ospitante, pone in dubbio la legittimità della sanzione stessa. Tali istanze sono state confermante e ribadite in sede di audizione dalla ricorrente. Dopo la lettura degli atti ufficiali, questo Organo di Giustizia Sportiva ritiene che alcuni comportamenti dei tesserati della Società reclamante possano essere ricondotti a minore gravità (allenatore COLAPIETRO e calciatore CATALDI) per cui le sanzioni offrono margini di ridimensionamento, mentre per gli altri (massaggiatore SALZANO e calciatore FAZARI) le sanzioni stesse appaiono adeguate alla loro condotta. Riguardo all’ammenda, si esprime il parere che possa essere lievemente ridotta, in relazione alle scarse conseguenze del parapiglia avvenuto in campo. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda ad € 100 a carico della Società reclamante, la squalifica del calciatore CATALDI ANDREA a 5 gare effettive, la squalifica dell’allenatore COLAPIETRO GAETANO al 30.6.2014. Si confermano le sanzioni a carico del calciatore FAZARI ALESSIO e del massaggiatore SALZANO MASSIMO. La tassa reclamo va restituita.
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