COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società BRUGHERIO CALCIO 1968 Camp. Promozione Gir. B Gara del 13.04.2014 tra Speranza Agrate / Brugherio Calcio 1968 C.U. n. 50 del CRL datato 17.04.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 08/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società BRUGHERIO CALCIO 1968 Camp. Promozione Gir. B Gara del 13.04.2014 tra Speranza Agrate / Brugherio Calcio 1968 C.U. n. 50 del CRL datato 17.04.2014. La società BRUGHERIO CALCIO 1968 ha proposto reclamo avverso le sanzioni comminate a MONTAGNANA Luca Leonardo squalifica per quattro giornate, FAVARO Alessandro squalifica per quattro giornate, SIRONI Claudio Angelo inibizione sino all’11.06.2014, alla Società BRUGHERIO CALCIO 1968 ammenda pari ad € 350,00.La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, sentita la reclamante, osserva : il reclamo non contiene alcuna motivazione in merito alle squalifiche oggetto di impugnazione. Considerato che ai sensi dell’art. 33 comma 6, “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”, i reclamo proposto dalla BRUGHERIO CALCIO 1968 privo di motivazione è da ritenersi inammissibile. Tanto premesso e ritenuto, dichiara INAMMISSIBILE Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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