COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società FIORENTE GRASSOBBIO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 27-04-2014 tra Real Leno / Fiorente Grassobbio C.U. n. 53 del CRL datato 30-04-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società FIORENTE GRASSOBBIO Camp. Allievi Reg. Gir. C Gara del 27-04-2014 tra Real Leno / Fiorente Grassobbio C.U. n. 53 del CRL datato 30-04-2014 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società Fiorente Grassobbio ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n 114 della F.I.G.C. In data 17-12-2013, trascritta sul C.U.n. 34 datato 19-12-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 7-05-2014 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 53 in data 30-04-2014 dal C.R.L. , ben oltre i termini previsti. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
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