COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società F.C. UNIONE TRE VALLI Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 27-04-2014 tra Unione Tre Valli / Viggiù C.U. n. 37 della Delegazione di Varese datato 02-05-2014

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società F.C. UNIONE TRE VALLI Camp. 2° Categoria Gir. Z Gara del 27-04-2014 tra Unione Tre Valli / Viggiù C.U. n. 37 della Delegazione di Varese datato 02-05-2014 La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo proposto dalla società F.C. Unione Tre Valli ; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U.n 114 della F.I.G.C. In data 17-12-2013, trascritta sul C.U.n. 34 datato 19-12-2013 del Comitato Regionale Lombardia, i reclami alla Commissione Disciplinare Territoriale devono pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale. Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la sede del C.R.L. Il 6-05-2014 e che il provvedimento disciplinare del Giudice Sportivo è stato pubblicato sul C.U. n. 37 in data 2-05-2014 dalla Delegazione di Varese, ben oltre i termini previsti. DICHIARA INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it