COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società CARPIGNANESE Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 27.04.2014 tra Bascapè / Carpignanese C.U. n. 42 della Delegazione di Pavia datato 02.05.2014.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 59 del 15/05/2014 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo della società CARPIGNANESE Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 27.04.2014 tra Bascapè / Carpignanese C.U. n. 42 della Delegazione di Pavia datato 02.05.2014. La società CARPIGNANESE ha proposto reclamo avverso le sanzioni comminate a JANNI Lorenzo per otto giornate – ARMENTANO Giuseppe, CATALDO Giorgio, BATTAGLIA Marco, INZADI Massimiliano, MADEO Gianfranco e DACCO' Alessandro per sei giornate, lamentando che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto i propri tesserati non si sono resi responsabili di alcun comportamento violento. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato presentato nei termini, osserva: il reclamo deve essere respinto. Dal supplemento di rapporto arbitrale emerge con tutta chiarezza che l'arbitro veniva accerchiato da detti giocatori, a seguito della rete segnata da un calciatore avversario, tra i quali uno di loro lo colpiva con un violento calcio sulla coscia, procurandogli dolore e una escoriazione. Di talché, il direttore di gara, considerato il fatto che ha ritenuto espulso tutti i giocatori coinvolti, la gara veniva sospesa per mancanza del numero minimo di calciatori. A ciò seguivano degli atteggiamenti offensivi e minacciosi da parte degli stessi calciatori. Considerato il comportamento aggressivo e violento tenuto dai giocatori sanzionati, il Giudice Sportivo ha correttamente comminato le sanzioni di cui alla delibera pubblicata sul CU n. 42 del 02.05.2014. Tanto premesso e ritenuto, RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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