COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 20/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO DELL’11.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 172 del 14.5.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 175 del 20/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. CALCIO PORTO S. ELPIDIO MP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTICELLI/CALCIO PORTO S. ELPIDIO DELL’11.5.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 172 del 14.5.2014) L’arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro, al nono minuto del secondo tempo, a seguito dei reiterati gravi comportamenti assunti dai sostenitori della squadra ospitata e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine. Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna reclamante, ritenuta oggettivamente responsabile dei fatti posti in essere dai propri sostenitori, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP deducendo l’errore tecnico in cui sarebbe incorso il direttore di gara stante l’insussistenza delle condizioni per la sospensione definitiva dell’incontro e chiedendone, pertanto, la “ripetizione”. A sostegno del gravame deduceva la reclamante: - che i due petardi esplosero, uno fuori dal campo, l’altro circa un metro dentro, ma entrambi “ben lontani” dall’assistente arbitrale numero uno e, comunque, “senza conseguenze per alcuno”, come refertato dal Commissario di campo; - che il ridetto assistente arbitrale, su richiesta del quale l’arbitro assunse la decisione di sospendere definitivamente l’incontro, mai, neanche a specifica domanda, fece riferimento a sputi ricevuti; - che non si erano verificate quelle condizioni, neanche minime, richieste dalla normativa federale in materia per la sospensione definitiva dell’incontro, peraltro evitabile con l’adozione degli opportuni provvedimenti da parte dell’arbitro. Alla richiesta audizione la reclamante illustrava ulteriormente i motivi del gravame, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate. L’A.S.D. Monticelli, controinteressata, interveniva alla discussione del gravame esponendo, nel contraddittorio delle parti, le proprie deduzioni, come da verbale; in particolare deducendo che i sostenitori delle due squadre erano posizionati sulle tribune in settori separati, con ingressi differenti; che erano presenti circa dieci esponenti delle Forze dell’Ordine e che i propri sostenitori non parteciparono in alcun modo a quanto accaduto. La reclamante confermava quanto asserito dal rappresentante dell’A.S.D. Monticelli, ribadendo che fra i sostenitori delle due squadre non vi fu alcun contatto, dando atto del loro buon comportamento durante ed al termine dell’incontro. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito di avere assunto la decisione di interrompere definitivamente l’incontro a seguito di quanto espostogli dall’assistente numero uno, il quale gli riferì che i sostenitori del Porto S. Elpidio, assiepati nella sovrastante tribuna posta dietro di lui, dal secondo al nono minuto del secondo tempo, lo avevano dapprima attinto con acqua e birra, gli avevano poi lanciato due petardi, esplosigli vicino, e lo avevano infine colpito con diversi sputi, dei quali gli mostrava i segni sulle braccia e sulle spalle. L’assistente arbitrale, sentito anch’egli a chiarimenti, ha ulteriormente confermato quanto riferito nell’immediatezza dei fatti all’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la reclamante, la società resistente, l’arbitro e l’assistente arbitrale numero uno; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla reclamante, anche con riferimento - a prescindere da ogni approfondimento al riguardo, inconferente in questa sede - alle asserite affermazioni del commissario di campo, le cui attribuzioni, come noto, escludono “qualsiasi valutazione tecnica sull’operato dell’arbitro” (art. 68 NOIF); • rilevato che le disposizioni di cui alla Regola 5 ed art. 64 n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio; • rilevato che dagli atti ufficiali e dall’espletata istruttoria è emerso che i sostenitori della reclamante, dal secondo al nono minuto del secondo tempo, attinsero l’assistente arbitrale numero uno con acqua e birra, poi gli lanciarono due petardi, esplosigli vicino, ed infine lo colpirono con diversi sputi, sulle braccia e sulle spalle; • ritenuto, in particolare, che il gesto dello sputare ha, sul piano dei valori morali ed umani, una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto passivo a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce; • ritenuto pertanto che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata per quanto avvenuto sul campo ed in particolare per i comportamenti posti in essere nei confronti dell’assistente arbitrale numero uno dai sostenitori del Calcio Porto S. Elpidio, i quali, quindi, hanno avuto influenza determinante sul regolare svolgimento della gara, impedendone la prosecuzione; • rilevato infine che, a norma dell’art. 4, terzo comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP, risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri sostenitori; • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio; P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Porto S. Elpidio MP ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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