COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 21/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FRANCAVILLA/ELFA TOLENTINO DEL 26.4.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 165 del 30.4.2014)

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 21/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. FRANCAVILLA A.S.D. AVVERSO SANZIONI MERITO GARA FRANCAVILLA/ELFA TOLENTINO DEL 26.4.2014 PLAY-OFF CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “F” (Delibera del Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 165 del 30.4.2014) Il Giudice sportivo del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, applicava, tra le altre, le seguenti sanzioni: - ammenda di € 400,00 alla F.C. Francavilla A.S.D. per il comportamento offensivo e minaccioso dei propri sostenitori, durante ed al termine dell’incontro, nei confronti dell’arbitro, e per averne colpito con un sasso l’autovettura allorché questi si allontanava definitivamente dall’impianto sportivo; - squalifica per tre gare effettive al calciatore PERRONI Cristiano, asseritamente tesserato per la reclamante, per essere stato espulso per doppia ammonizione e per il successivo comportamento da questi osservato nei confronti dell’arbitro; - squalifica per due gare effettive al calciatore GRILLO David, anch’egli asseritamente tesserato per la reclamante, per il comportamento tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’ufficiale di gara. Avverso tali sanzioni, con unico atto, ha proposto tempestivo reclamo la F.C. Francavilla A.S.D. chiedendone l’annullamento ovvero la riduzione “perché ingiuste e comunque eccessive alla luce dell’effettivo svolgimento dei fatti”. A dire della reclamante: - i propri sostenitori non minacciarono né offesero l’arbitro; solo a fine gara vi fu la necessità di scortarlo poiché lo stesso aveva assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei numerosi presenti, ed il colpo sull’autovettura, senza danni, non fu altro che una manata del carabiniere sul vetro laterale che energicamente lo invitava ad allontanarsi; - il calciatore Perroni Cristiano, dopo essere stato espulso, si allontanò spontaneamente, senza porre in essere alcuna reazione nei confronti dell’arbitro. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • preliminarmente osserva la Commissione che, essendosi in presenza di tre distinti gravami, concernenti fatti tra loro distinti ed accaduti nei diversi contesti della gara, va disposto il versamento, da parte della società reclamante, di due ulteriori tasse reclamo; • rilevata l’inammissibilità del gravame avverso la squalifica del calciatore Grillo David per due gare effettive e, quindi, non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. a) del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta provata la responsabilità della reclamante in ordine ai fatti ascritti ai propri sostenitori nei confronti dell’ufficiale di gara, la cui gravità specifica giustifica appieno la misura della pena inflitta dal primo Giudice alla società, apparendo la stessa del tutto proporzionata alle infrazioni commesse; • ritenuto che la complessiva condotta ascritta al calciatore Perroni Cristiano giustifica pienamente la sanzione applicatagli dal Giudice sportivo unitariamente, ma con riferimento ai due distinti comportamenti contestatigli: 1) espulsione per doppia ammonizione; 2) condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro; P.Q.M. la Commissione ritiene di dover separare il reclamo come innanzi presentato dalla F.C. Francavilla A.S.D. in tre distinti appelli in quanto relativi a fattispecie diverse non collegabili tra loro, ancorché accadute nel contesto della stessa gara e, rispettivamente: - dichiara inammissibile il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore Grillo David ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. a) del Cgs, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il reclamo avverso l’ammenda applicata alla reclamante, disponendo incamerarsi la relativa tassa; - respinge il gravame avverso la squalifica inflitta al calciatore PERRONI Cristiano, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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