COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 21/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LOUNISSI ZAYD

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 176 del 21/05/2014 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI LOUNISSI ZAYD Con provvedimento del 26 febbraio 2014 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione il calciatore indicato in epigrafe per rispondere: della violazione di cui agli artt. 1, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF per avere affermato, contrariamente al vero, di non essere stato tesserato per alcuna società estera al fine di ottenere il tesseramento per la società C.S. Borgo Rosselli A.S.D.. Con nota del 28 aprile 2014, questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto il rinnovo della notifica dell’atto di contestazione degli addebiti e la notifica dell’avviso di convocazione al deferito per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo la parte, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. All’odierna riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente il rappresentante della Procura Federale, nessuno è invece comparso per il deferito. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità dell’incolpato con richiesta di condanna come a verbale. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale; • ritenuta provata la responsabilità del Lounissi Zayd in ordine alle violazioni ascrittegli nell’atto di deferimento che, pertanto, deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali, per brevità di esposizione, si rinvia integralmente; • ritenuto incontestabile che il calciatore deferito, con la dichiarazione mendace allegata alla richiesta di tesseramento, ha violato i principi posti dagli artt. 1, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, in relazione all’art. 40, comma 6, delle NOIF, a nulla rilevando che egli attualmente non risulti tesserato, ben potendo la sanzione essere scontata al momento del suo tesseramento; P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, applica al calciatore LOUNISSI Zayd la sanzione della squalifica per mesi sei, da scontarsi nella stagione sportiva di prossimo tesseramento.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it