COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 05.05.2014 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO A.S.D. ROCCAMANDOLFI – AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA ROCCAMANDOLFI – GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE DEL 09/04/2014 – RECUPERO 8^ GIORNATA DI ANDATA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE B)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 104 Del 05.05.2014 Delibera del Giudice Sportivo 6.2.1. RICORSO A.S.D. ROCCAMANDOLFI - AVVERSO ESITO GARA PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE (GARA ROCCAMANDOLFI – GIOVENTÙ MACCHIAGODENESE DEL 09/04/2014 - RECUPERO 8^ GIORNATA DI ANDATA DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA – GIRONE B) Il Giudice Sportivo Territoriale, rilevato preliminarmente che: la società Roccamandolfi ha fatto pervenire il proprio reclamo nei termini e nei modi previsti dalla vigente normativa federale; la società Gioventù Macchiagodenese non ha fatto pervenire proprie controdeduzioni in merito al reclamo in parola; letto il reclamo rileva che la società Roccamandolfi chiede l’applicazione ai danni della società Gioventù Macchiagodenese della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3 per aver schierato il calciatore NOTTE Roberto (nato il 24/05/1998) che non aveva titolo a parteciparvi in quanto privo della necessaria autorizzazione ex art. 34, comma 3 NOIF; interessati in merito la Segreteria e l’Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Molise, è emerso che il calciatore in parola, pur essendo regolarmente tesserato per la società Gioventù Macchiagodenese ed avendo compiuto il 15° anno di età, non ha mai richiesto l ’autorizzazione a partecipare all’attività agonistica così come previsto dal già citato comma 3 dell’art. 34 NOIF. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5, lettera c) CGS DECIDE 1. di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Roccamandolfi; 2. di infliggere alla società Gioventù Macchiagodenese la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3; 3. di comminare alla medesima società un’ammenda di Euro 50; 4. di inibire fino al 05.06.2014 il dirigente accompagnatore NOTTE Leonardo (Gioventù Macchiagodenese). 5. Nulla per la tassa non versata.
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