COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 16.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di GIANCOLA Nicola e della società A.S.D. BOJANO

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 110 Del 16.05.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO a carico di GIANCOLA Nicola e della società A.S.D. BOJANO Con tre atti separati n. 5557/1093 pf 11-12/GR/mg, n. 5563/1094 pf 11-12/GR/mg e n. 5568/1092 pf 11-12/GR/mg tutti del 2 aprile 2014 la Procura Federale deferiva dinanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. GIANCOLA Nicola, Commissario Straordinario e legale rappresentante della società A.S.D. Bojano all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, comma 9, del C.G.S. per avere disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento in favore del calciatore Roberto De Palma, così come disposto dalla Commissione Accordi Economici con prot. 149/CAE del 29.07.2011, del calciatore Giuseppe La Montagna, così come disposto dalla medesima Commissione con prot. 163/CAE del 30.09.2011, e del calciatore Carmine Palumbo, così come disposto dalla medesima Commissione con prot. 144/CAE del 29.07.2011, e la società A.S.D. BOJANO, a titolo di responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S. Alla udienza di trattazione dei deferimenti si è avuta la presenza dell’Avv. Teodoro Raffaele per la Procura Federale; nessuno è comparso per i deferiti. La C.D. tenuto conto che tutti e tre i deferimenti riguardano la persona di Giancola Nicola, all'epoca dei fatti Commissario Straordinario e legale rappresentante della società A.S.D. Bojano, nonchè la stessa società A.S.D. Bojano, sentito il rappresentante della Procura Federale che nulla oppone, ha disposto la riunione dei deferimenti per una unica trattazione. La Commissione Disciplinare, riservatasi la decisione, osserva quanto segue. I fatti oggetto dei tre deferimenti, provati e non contestati, riuniti sotto il vincolo della continuazione, vertono sul mancato rispetto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F., per quanto attiene alle spettanze per i calciatori De Palma Roberto, La Montagna Giuseppe e Palumbo Carmine, e riguardano la stagione 2010-2011 nella quale la società A.S.D. Bojano partecipava al Campionato di Eccellenza Molisana. La Procura Federale per le violazioni contestate ai deferiti ha chiesto applicarsi al Giancola Nicola la sanzione della inibizione per anni uno e mesi quattro ed alla società A.S.D. Bojano la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile in considerazione che la stessa società è stata esclusa dal campionato in corso di Serie D Girone F, (vedi C.U. n. 108 del 4.04.2014 del Dipartimento Interregionale della F.I.G.C.), e la sanzione della ammenda di euro 10.000,00. Questa C.D. ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 32, comma 7, del C.G.S., valutati i fatti e tenuto conto che per il calciatore Palumbo Carmine la società deferita ha provveduto al pagamento di quasi tutta della somma a lui spettante ed indicata nel provvedimento della Commissione Accordi Economici del 29 luglio 2011, nonché della continuazione riconosciuta in questa sede, ritiene che le sanzioni richieste dalla Procura Federale possono essere ridotte lasciandole comunque in limiti afflittivi. P.Q.M delibera di accogliere il deferimento e per l'effetto dispone applicarsi al sig. GIANCOLA Nicola, Commissario Straordinario e legale rappresentante della società A.S.D. Bojano all'epoca dei fatti, la sanzione della inibizione per mesi otto ed alla società A.S.D. BOJANO la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel primo campionato utile, in considerazione di quanto riportato in premessa, e la sanzione della ammenda di euro 2.500,00. Dispone trasmettersi copia della presente decisione al Dipartimento Interregionale della F.I.G.C. per opportuna conoscenza e per quanto di competenza anche in merito alla sua pubblicazione sul C.U. della Serie D.
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